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Affidamento Familiare Internazionale

Premesse

Il Coordinamento Nazionale dei Servizi Affido, recepito l’intendimento delle forze politiche di tutelare, tramite il DDL n° 3373 "Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di adozione ed affidamento internazionali" e le proposte di Legge n° 5725 e n° 5737 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento familiare internazionale", il diritto ad una crescita in famiglia anche ai minori di altri paesi le cui famiglie non siano in grado, temporaneamente, di assicurare loro adeguata attenzione e cura, ritiene doveroso esprimere in merito le proprie osservazioni tecniche, già confrontate e condivise con le Associazioni del Privato Sociale indicate in calce.

Il CNSA, sede permanente di confronto e dibattito sui temi inerenti l’affido familiare e sulle problematiche familiari e minorili connesse, composto da operatori sociali con diverse professionalità rappresentanti molteplici soggetti pubblici, contribuisce quindi al dibattito e alla riflessione con l’esperienza e la formazione nel campo della tutela e cura dei minori che contraddistinguono i suoi aderenti.

Osservazioni in merito alle proposte di legge in materia di affidamento familiare internazionale

Si condivide la necessità di legiferare in merito ai soggiorni climatici rivolti a minori stranieri, attivati inizialmente in seguito alla tragedia di Chernobyl, ma la lettura delle attuali proposte di legge ha evidenziato alcuni punti che richiedono particolare attenzione per evitare rischi e conseguenze negative, certamente non desiderate.

Per prima cosa si pone l’accento sul fatto che l’affido familiare, secondo quanto indicato dalle Leggi 184/’83 e 149/’01, è finalizzato a garantire ad un bambino/ragazzo, una vita familiare nel tempo in cui la propria non è in grado di assicurargli adeguata attenzione e cura del suo sviluppo.
In altre parole, quando non siano risultati sufficienti gli interventi di sostegno ed aiuto disposti nei confronti del nucleo d’appartenenza, si risponde alla temporanea non adeguata capacità genitoriale offrendo, attraverso l’esperienza dell’affido familiare, un supporto al minore e alla sua famiglia, ma garantendo il mantenimento della relazione affettiva fra di loro. Tramite l’affido familiare si assicura, quindi, al minore quel sistema di cura parentale e di relazioni psicoaffettive necessarie per la sua crescita e, nello stesso tempo, si accordano alla famiglia d’origine il tempo ed il sostegno necessari al recupero di adeguate capacità genitoriali.

Obiettivo principale è quindi, ove possibile, il rientro del minore nella sua famiglia: secondo l’indicazione della legge, pertanto, i vincoli affettivi positivi tra minore e famiglia d’origine vengono non solo preservati, ma anzi sollecitati, supportando e sostenendo i rapporti fra il bambino/ragazzo e la sua famiglia. Gli affidatari hanno perciò anche il compito di essere facilitatori e mediatori nella relazione del minore con i suoi genitori biologici e di operare a favore del ritorno del bambino con loro.

L’affido comporta, inoltre, da parte dei Servizi Sociali, la preparazione ed il supporto alla famiglia affidataria, la preparazione ed il coinvolgimento della famiglia d’origine, sostenuta nel suo percorso di "recupero", nonché l’informazione ed il coinvolgimento del minore (ovviamente calibrato secondo l’età e la situazione personale).

L’adozione, invece, implica l’accertamento della sussistenza dello stato di abbandono del minore e della sua irreversibilità e, in caso di minore proveniente da altro Paese, l’impossibilità che questo possa essere adottato da una famiglia del proprio Paese d’origine.
La Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (L’Aja, 29 maggio 1993), inoltre, annovera l’adozione internazionale fra gli strumenti di cooperazione internazionale a tutela dei minori, sebbene come soluzione residuale, sussidiaria ad ogni possibile intervento per mantenere il minore in seno alla sua famiglia o all’interno del suo paese d’origine; questo principio di sussidiarietà è stato ampiamente recepito nella Legge 476/98, con la quale è stata ratificata la Convenzione dell’Aja. Attraverso interventi di cooperazione internazionale, quindi, va stimolata all’interno d’ogni Paese la crescita di strumenti sociali, economici e politici che permettano alle famiglie di prendersi cura dei propri membri più deboli, garantendo loro un adeguato ambiente di vita.

L’affidamento internazionale, pertanto, anche se nella denominazione rimanda all’esperienza dell’affido familiare, si discosta, nella prassi, da tale servizio, proprio per alcune caratteristiche precipue:

Occorre poi tenere presente che importanti organismi internazionali quali l’UNICEF e la Croce Rossa hanno indicato con forza, e su tale indirizzo si concorda pienamente, che anche in situazioni d’emergenza, quali la recente tragedia dello tsunami, è opportuno non sradicare dal loro Paese (seppur temporaneamente) i bambini, i ragazzi: occorre invece attivare interventi di sostegno a livello locale, anche attraverso organismi di cooperazione internazionale che favoriscano in loco forme di accoglienza familiare, permettendo così ai minori di rimanere nelle loro famiglie e nel loro Paese.

Inoltre si rileva che:


Parma, 24/11/2005
La Presidenza e la Segreteria del CNSA
(AnnaRosa Benatti - Comune di Torino
Liana Burlando - Comune di Genova)


Le Associazioni:
ANFAA, C.A.M. (Milano), CNCA (Coordinamento nazionale comunità d’accoglienza), CO.RE.MI. - FVG (Coordinamento regionale tutela minori del Friuli Venezia Giulia), Coordinamento degli Organismi del privato sociale operanti a Roma in campo di affido.


Documento fornito da:
Liana Burlando

Creato da: Comune di Genova
Il CNSA, coordinamento di tecnici impegnati nell’affido familiare
Coordinamento Nazionale Servizi Affidi

Creation date : 2007-08-25 - Last updated : 2009-12-20

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