La potestà genitoriale: titolarità, esercizio e limitazioni
La potestà è un istituto di protezione, protezione in questo caso del minore (figlio). Il minore non può agire da sè e così gli viene attribuito un rappresentante legale. Il minore non può concludere alcun negozio giuridico, l'atto eventualmente compiuto può essere annullato. La potestà è affidata ad entrambi i genitori (art 316 del c.c.). Tuttavia in mancanza di essi, vuoi per sopravvenuta morte, vuoi perché decaduti dalla potestà genitoriale (art. 330 del c.c.), si procederà alla nomina di un tutore, che provvederà alla cura della persona del minore e amministrerà i suoi beni. Alla potestà dei genitori sono sottoposti i figli minori (non emancipati) legittimi, legittimati, adottati e naturali.
- Capacità giuridica e capacità di agire
- Diritti del nascituro
- I poteri e le scelte connesse alla potestà genitoriale
- Limitazione della potestà genitoriale
- Sanità e Consenso informato
- Scuola
- Espatrio
- Differenza fra titolarità ed esercizio della potestà genitoriale
- Casi di autodeterminazione del minorenne
- Soggetti investiti di segnalare il disagio del minore
- Articolo 403