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Progetto di legge sull'ordinamento della professione di assistente sociale, in ottemperanza dei principi enunciati dall'art. 3, comma 5 del D.L. 138/2011, convertito. in L. 148/2011

Approvato nel Consiglio dell’Ordine il 15 ottobre 2011

Capo V: Obblighi dell'Assistente sociale

Art. 18: Formazione permanente

  1. L'iscritto all'Albo ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al miglior esercizio della professione nell'interesse degli utenti.
  2. Le modalità di adempimento dell'obbligo di formazione permanente di cui al comma precedente sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali.
  3. La violazione dell'obbligo dà luogo a responsabilità disciplinare.
  4. I Consigli regionali dell'Ordine stipulano convenzioni con le amministrazioni competenti al fine di concordare le modalità di svolgimento delle attività di formazione permanente compiute dagli Assistenti sociali che esercitano la professione presso di esse, con particolare riferimento alla necessità di prevedere permessi che consentano la frequenza delle attività formative, compatibilmente con le esigenze degli utenti fruitori dei servizi sociali interessati.

Art. 19: Assicurazione obbligatoria

  1. L'iscritto all'Albo deve stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Consiglio nazionale degli Assistenti sociali, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.
  2. L'iscritto, se richiesto, rende noti all'utente gli estremi della propria polizza assicurativa.
  3. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione al Consiglio regionale dell'Ordine.
  4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
  5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi della polizza sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto dal Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio nazionale degli Assistenti sociali.

Art. 20: Pubblicità informativa

  1. È consentito all'iscritto dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.
  2. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonché nel rispetto dei princìpi del Codice deontologico.
  3. Il Consiglio nazionale determina i criteri concernenti le modalità e gli strumenti dell'informazione e della comunicazione.
  4. L'inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito disciplinare.

Art. 213: Segreto professionale

  1. Gli Assistenti sociali iscritti all'albo professionale istituito con legge 23 marzo 1993, n. 84, hanno l'obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale.
  2. Agli assistenti sociali di cui al comma l si applicano le disposizioni di cui agli articoli 249 del Codice di procedura civile e 200 del Codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste dall'articolo 103 del codice di procedura penale per il difensore.
  3. Agli assistenti sociali si applicano, altresì, tutte le altre norme di legge in materia di segreto professionale, in quanto compatibili.

Art. 22: Norme transitorie e finali

  1. Coloro i quali sono iscritti nella sez. A e nella sez. B dell'Albo di cui all'art. 20 del DPR n. 328/2001 alla data di entrata in vigore nella presente legge sono iscritti di diritto, a cura del competente Consiglio regionale dell’Ordine, nell'Albo unico degli Assistenti sociali.
  2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale per la sez. A e per la sez. B dell'albo di cui all'art. 20 del DPR n. 328/2001 alla data di entrata in vigore della presente legge possono iscriversi a domanda all'albo.
  3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente, si applica la legge 23 marzo 1993, n. 84.
  4. E' abrogata la legge 3 aprile 2001, n. 119.

NOTE

3 Riproduce l'art. 1 della 1. 119/2001 che, conseguentemente, viene abrogata dal succ,. art. 22.

Creation date : 2012-01-05 - Last updated : 2021-02-09

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