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Il disagio mentale

La legge 180/1978
Accertamenti e trattamenti volontari ed obbligatori

Fino al 1978 l’assistenza psichiatrica veniva erogata prevalentemente nelle strutture manicomiali, in cui il malato di mente era visto come persona da custodire, più che da curare.

La regolamentazione in ambito psichiatrico era costituita essenzialmente dalla Legge n. 36 del 1904 “Disposizione sui manicomi e sugli alienati” in base alla quale il soggetto affetto da patologie psichiatriche veniva ricoverato in quanto “pericoloso per sé e per gli altri o di pubblico scandalo”, a sottolineare il carattere di controllo sociale ed etico – morale, che vigeva in ambito psichiatrico. Inoltre, coloro che entravano in manicomio, per lo più destinati a restarci per molto tempo, erano iscritti al casellario giudiziario e perdevano ogni capacità giuridica, ossia erano ritenuti automaticamente incapaci di intendere e volere.

Solo alla fine degli anni Settanta tale situazione subì un mutamento. Nel 1978, infatti, fu emanata la legge n.180 “Accertamenti e trattamenti volontari ed obbligatori” che rappresenta una svolta epocale in quanto modifica l’approccio alla sofferenza psichica. La legge cioè consente il superamento di sistemi di trattamento basati sul ricovero a lungo termine in strutture chiuse e lontane dagli ospedali (vere e proprie città provviste di mura) in cui si realizzava una segregazione dei pazienti in favore di trattamenti da porre sul territorio e da realizzare nel breve periodo attraverso il ricovero in reparti di ospedali di medicina generale.

Altro elemento di novità della legge 180 è l’introduzione della volontarietà del trattamento sanitario che rappresenta un adeguamento a quanto stabilito dalla Costituzione nell’articolo 32, secondo comma: “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. […]”.

All’interno della legge vengono poi disciplinati i casi di trattamento sanitario obbligatorio (TSO che prevede il ricovero coattivo di un soggetto in un servizio psichiatrico ospedaliero) che deve avvenire nel rispetto di una specifica procedura burocratica.

Affinché si possa richiedere e poi realizzare il TSO devono coesistere tre condizioni:

  1. Presenza di patologia psichiatrica che necessita di urgenti interventi terapeutici;
  2. Rifiuto del trattamento da parte del soggetto;
  3. Impossibilità ad adottare tempestive misure extraospedaliere.

La procedura burocratica attraverso cui si giunge al trattamento sanitario obbligatorio si compone di vari momenti.
Il primo di questi è la proposta di ricovero da parte di un medico che deve essere formulata dopo aver visitato il soggetto e che deve essere convalidata da un secondo medico, non necessariamente uno specialista (operante in una struttura sanitaria pubblica), anch’egli dopo aver visitato il soggetto.

Entrambi i medici redigono un certificato che attesta la presenza delle condizioni che giustificano la richiesta di un trattamento obbligatorio che, entro quarantotto ore, devono essere inoltrati al Sindaco (in qualità di massima autorità sanitaria sul territorio). Successivamente è il Sindaco a disporre, attraverso un’ordinanza, il ricovero coatto presso un reparto psichiatrico di diagnosi e cura.

In teoria la legge dà facoltà al soggetto di scegliere il reparto ospedaliero presso il quale farsi ricoverare, in realtà, però, a causa del ridotto numero dei posti, la scelta dipende dalla disponibilità delle strutture ad accogliere il malato. Solo nel caso in cui il Sindaco decida di precedere con il TSO dovrà inviarne il provvedimento al Giudice Tutelare competente (entro quarantotto ore dal ricovero), per la necessaria notifica. Il Giudice Tutelare, assunte le informazioni del caso, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive, dandone comunicazione al Sindaco e al personale del reparto. Il TSO decade qualora il Giudice Tutelare non convalidi il provvedimento. La notifica, è un passaggio fondamentale in quanto in mancanza di essa gli operatori del servizio di diagnosi e cura potrebbero essere esposti ad una condanna per il reato di sequestro di persona.

La degenza presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, in regime di TSO, dura 7 giorni, rinnovabili alla scadenza, su proposta di un medico del servizio, con provvedimento del Sindaco e successiva convalida del Giudice Tutelare. Il ricovero, per volere dell’utente, può essere in qualsiasi momento trasformato in trattamento volontario, facendo così decadere il provvedimento del Sindaco.

Al procedimento di ricovero coatto partecipano in alcuni casi anche le forze di polizia. Il loro intervento è però limitato ai soli casi di urgenza che comportano l’esigenza di tutelare l’ordine pubblico.

La legge presenta tuttavia una lacuna: il trattamento sanitario obbligatorio viene disposto nella maggior parte dei casi in situazioni di urgenza psichiatrica, caratterizzata dalla non dilazionabilità del trattamento. Le quarantotto ore, previste dal Legislatore, per ottenere l’ordinanza del Sindaco spesso risultano eccessive rispetto ad una situazione d’urgenza; tuttavia è possibile dare legittimità al ricovero, anche in assenza della succitata ordinanza, qualora si ravvisino gli estremi dello stato di necessità, articolo 54 del Codice Penale, ossia aver agito per preservare il soggetto “dal pericolo attuale di un danno grave alla persona”.

Il soggetto, anche se sottoposto al trattamento obbligatorio, continua a conservare una serie di diritti inalienabili (come il diritto di presentare ricorso al Giudice Tutelare Sindaco contro il T.S.O., il diritto di comunicare con chiunque il soggetto voglia e il diritto di conoscere le terapia e i trattamenti tra cui scegliere quello al quale essere sottoposti). La patologia mentale non rappresenta l’unica condizione per la quale è possibile disporre il trattamento sanitario obbligatorio. Esso può essere disposto anche per il Trattamento ospedaliero delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 29 Legge 26 Luglio 1990, n. 162, che modifica l'art. 97 della Legge 22 Dicembre 1975, n, 685, comma I). La regolamentazione del trattamento sanitario obbligatorio, consente una valida tutela del soggetto come portatore di diritti inalienabili, tuttavia la difesa di tali diritti, fortemente voluta dal Legislatore, ha reso la procedura molto complicata, il rischio che siano commesse delle illegalità, al fine di rendere più snella l’intera procedura, è alto (ordinanze sindacali firmate in bianco, convalida di ricovero senza aver visitato l’utente ecc…).

L’accertamento sanitario obbligatorio, previsto anch’esso dalla legge 180 del 1978 (art 33), consiste invece in una visita medica a persone presumibilmente affette da disturbi psichici, che non accettano di sottoporsi ad essa spontaneamente. La proposta motivata va redatta da un medico che deve anche indicare il tempo entro il quale l’accertamento dovrà svolgersi indicando cioè se si tratta di un intervento urgente (da effettuare entro 24-48 ore) o non urgente (da effettuare entro un massimo di 7 giorni). Perché comunque l’accertamento sanitario obbligatorio (ASO) venga effettuato occorre l’ordinanza scritta del Sindaco.


A cura di:
Ida Canino
Creation date : 2011-01-05

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