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Il Giudice Tutelare

Funzioni

Ex art. 344 c.c. "Presso ogni Tribunale il Giudice Tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli".
Il suo Ufficio è presso il Tribunale Ordinario, ed è organo monocratico.

Il curatore e il tutore, nominati dal Giudice Tutelare, hanno la responsabilità di rappresentare e assistere rispettivamente la persona inabilitata o interdetta in tutti gli atti di straordinaria amministrazione per gli inabilitati e di ordinaria e straordinaria amministrazione per gli interdetti.

Fuori dai casi di tutela di persone maggiorenni dichiarate interdette o inabilitate con sentenza del T.O. sussistono casi di tutele di persone naturalmente incapaci perché minorenni e in assenza di una rappresentanza legale. Tale mancanza è dovuta a vari fattori (morte dei genitori, decadenza dei genitori dalla potestà, impossibilità dei genitori di esercitare la potestà genitoriale).

In questi casi il G.T. ricevuto dai soggetti preposti (es. Servizio Sociale) notizia della situazione in cui si è venuto a trovare il minorenne, nomina un tutore. Tale nomina può avvenire altresì ad opera del T.M., seppur in via provvisoria da confermare successivamente dal GT, all’interno di un decreto di decadenza/sospesione di potestà.

L’attività del giudice tutelare nel settore in esame può, così, riassumersi:

  1. nomina, come si è detto, il tutore ed il protutore, seguendo i criteri previsti, rispettivamente, negli artt. 348 e 355 c.c.; bisogna ricordare che l’ufficio tutelare è gratuito: il giudice tutelare, tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità (art. 379 c.c.).
    La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti e capaci di esercitare l’ufficio del tutore, può essere deferita dal giudice tutelare al comune dove ha domicilio il minore o alla struttura in cui questi è ricoverato.
    L’amministrazione dell’ente o della struttura delega uno dei propri membri ad esercitare le funzioni di tutela (art. 354 c.c.): nel caso di tutele deferite al Comune, nella persona del legale rappresentante, il Sindaco, che di norma delega tale compito a soggetti diversi (es. Assessore ai Servizi Sociali).
  2. emette i provvedimenti urgenti (ivi compresa l’apposizione dei sigilli) occorrenti per la cura del minore o per conservare ed amministrare il patrimonio: tale attività viene compiuta nel periodo di tempo, eventualmente, intercorrente tra l’apertura della tutela e l’assunzione dell’ufficio da parte del tutore e del protutore (art. 361 c.c.); il giudice tutelare non può comunque trasformarsi in organo attivo della tutela e, pertanto, ove si renda assolutamente indispensabile, in questa fase provvisoria, il compimento di un atto, dovrà nominare un curatore speciale;
  3. delibera, su proposta del tutore e sentito il protutore, sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere o professione (art. 371 primo comma n.1 c.c.).

    Ricordiamo che altri suoi interventi sono previsti

    • in materia di affidamento familiare, attraverso l’apposizione del visto esecutivo in materia di affidamento familiare consensuale e la ricezione delle relative relazioni semestrali di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali;
    • In tema di trattamenti sanitari obbligatori per malattie mentali realizzati in condizioni di degenza ospedaliera, previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833. Una volta che il sindaco ha emanato il provvedimento di TSO, ed esso è stato notificato alla parte, si è condotti presso uno dei reparti di psichiatria (SPDC - servizio psichiatrico diagnosi e cura) funzionanti presso gli ospedali generali. In nessun caso una persona può essere condotta contro la sua volontà in altre strutture psichiatriche sia pubbliche che private (reparti universitari, comunità alloggio, Comunità etc.). Il Sindaco ha l'obbligo di inviare il provvedimento di TSO al Giudice Tutelare (entro le 48 ore successive al ricovero) per la necessaria convalida. Il Giudice Tutelare, assunte le informazioni del caso, convalida il provvedimento entro le 48 ore successive. La mancata convalida da parte del Giudice Tutelare del provvedimento fa decadere automaticamente il TSO;
    • In particolari ipotesi di rilascio del passaporto, disciplinate dalla legge 21 novembre 1967, n. 1185, ex art. 3: non possono ottenere il passaporto:
      1. coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;
      2. i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica.
        Con sentenza 30 dicembre 1997, n. 464 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, lettera b), nella parte in cui non esclude la necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare al rilascio del passaporto quando il genitore naturale richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore con lui convivente ed esercente congiuntamente la potestà genitoriale, che dimori nel territorio della Repubblica.
      Stessa procedura vale per il rilascio di documento di identità per il minore infra 14 enne, valido per l’espatrio.

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A cura di:
Dario Vinci

Documento soggetto a copyright.

Creation date : 2010-02-06 - Last updated : 2011-03-19

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