Approfondimento sui provvedimenti di diritto civile a tutela dei minorenni
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I provvedimenti a tutela del minore
Quando si parla di interventi a protezione del minore da parte dell’autorità giudiziaria minorile ci si riferisce ai procedimenti che hanno per oggetto la potestà dei genitori. L’art. 336, regolando tutti questi procedimenti (artt. 330, 332, 333, 334, 335), non prevede che i servizi sociali siano legittimati ad agire.
Le segnalazioni dei casi ordinari vanno infatti dirette alla Procura della Repubblica per i minorenni che, quale parte pubblica, ha la legittimazione processuale per la tutela dei diritti dei minori e degli incapaci anche in via d’urgenza (art. 73 O.G., art. 336 c.c.). In altri casi però le segnalazioni vanno fatte al G.T. (minore in stato di abbandono) o al Giudice del T.M. (casi urgenti).
Tali azioni possono essere promosse di fronte al T.M. anche dai parenti del minore entro il sesto grado (art. 336 c.c).
Dai provvedimenti dell’A.G. a tutela del minore possono derivare limitazioni alla potestà genitoriale. La semplice vigilanza del Servizio sociale o la presa in carico dello stesso non implicano necessariamente limitazioni della potestà dei genitori se il decreto del T.M. (o del T.O. in caso di provvedimento all’interno di un giudizio di separazione) non lo disponga espressamente. Diverso il caso in cui il minore sia allontanato dal proprio nucleo e affidato ai Servizi affinché lo collochino in idonea sistemazione.
La legge 184/83 mod. dalla l.149/2001 (diritto del minore ad una famiglia) prevede, solo in casi eccezionali, che il minore possa essere temporaneamente allontanato dal proprio nucleo di origine. Il provvedimento in questione si chiama affidamento familiare e può essere disposto con il consenso della famiglia o dell’eventuale tutore (c.d. affidamento consensuale, esecutivo con visto del G.T,) o con un disposto del T.M. che è in grado di superare il diniego all’allontanamento del minore da parte della famiglia di origine (c.d. affidamento giudiziale).
L’affidamento per i minorenni può essere fatto (art.2) presso una famiglia o in mancanza presso una comunità di tipo familiare. Nel caso di omologa (del G.T.) di affidamento consensuale o di decreto (del T.M) di affidamento giudiziale, senza alcuna decadenza di potestà, le scelte ordinarie ( ex art. 5 scuola e sanità) relative al minore sono prese dalla famiglia affidataria o dal legale rappresentante della Comunità (art. 3), mentre l’Ente Locale supervisionerà il progetto del minore e anche della famiglia d’origine, per favorirne il rientro presso di questa (art. 4).
Le scelte straordinarie, si pensi al consenso informato per un intervento chirurgico, vanno prese invece dai genitori naturali che, come detto, in mancanza di provvedimento di decadenza perdono con l’allontanamento l’esercizio della potestà sul minore ma non la titolarità della stessa. Nel caso in cui il genitore non sia rintracciabile, e non sia ancora aperta una tutela, le scelte straordinarie sono prese dal responsabile del Sevizio Sociale se il minore è in affido presso una famiglia o dal legale rappresentante della Comunità se il minore è collocato presso di questa.
Nel caso di affidamento consensuale, il servizio sociale dovrà aggiornare al G.T. almeno ogni sei mesi la situazione. Al termine dei primi 24 mesi il GT potrà chiedere il rinnovo dell’affido al TM. A tal fine sarebbe opportuno allo scadere dei due anni una relazione del Servizio inviata al GT, specificando se si ritiene opportuno prolungare l’affido. In tale ipotesi converrebbe che il Servizio Sociali inviasse tale relazione anche alla Procura minori, per evitare che ritardi dell’ufficio del Gt possano compromettere l’attivazione del TM.
Nel caso di affidamento giudiziale, invece, il servizio sociale dovrà aggiornare ogni sei mesi il T.M, chiedendo alla fine di ogni periodo di 24 mesi gli eventuali rinnovi.
Si ricorda che le relazioni semestrali ordinarie possono essere integrate da comunicazioni urgenti al G.T. o al T.M. quando le circostanze facciano ritenere opportuno la conoscenza del giudice di situazioni non rinviabili alla relazione semestrale. Se nel frattempo il TM ha emanato un decreto definitivo, le comunicazioni urgenti sul caso vanno inviate alla Procura Minori, riservando al TM i soli aggiornamenti semestrali.
Inoltre, prima di disporre un affidamento (consensuale o giudiziale), il bambino di 12 anni va sempre sentito.
Diverso dall’affidamento regolato dagli articoli 2 e 4 della L.184/83 (A. consensuale e A. giudiziale) è quello c.d. di fatto che è previsto, ex art. 9, a parenti entro il quarto grado. Fuori da questa ipotesi, chi si trovi in affidamento un minore (con il consenso certificato dei genitori naturali) deve dare entro il sesto mese di questa permanenza comunicazione alla Procura per i Minorenni, al fine di un intervento del giudice, volto a regolarizzare la situazione.
Diversamente chi ha in affido un minore parente entro il quarto grado, con il consenso dei genitori, non è obbligato a nessuna formalità. Naturalmente non possono essere tollerati affidamenti a parenti entro il quarto grado sine die, essendo la temporaneità e l’eccezionalità del contesto che lo ha generato, condizioni indispensabili di valutazione per distinguerlo da una condotta di tipo abbandonico.
Ricordiamo poi che, in merito all’aperture di tutele, ex art. 358 c.c. "Il minore deve rispetto ed obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l’istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del Tutore. Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare".
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A cura di:
Dario VinciDocumento soggetto a copyright.