Procura della Repubblica ordinaria e presso il Tribunale per i Minorenni
E’ l’Ufficio del Pubblico Ministero, organismo diverso e distinto dal Tribunale (anche se con questo rientrante nella figura di Autorità Giudiziaria).
Nei procedimenti penali ha il compito di esercitare (iniziare) l’azione penale.
Nei procedimenti civili invece richiede al Tribunale i provvedimenti civili a protezione dei minori. Spesso tali richieste derivano da segnalazioni dei Servizi Sociali. Se il Servizio viene a scoprire reati a danno di minorenni deve avvertire la Procura ordinaria per l’azione penale e quella minorile per azionare invece provvedimenti civili (es. allontanamento dalla casa familiare o decadenza di potestà).
Il Pubblico Ministero è un magistrato, ma non è un giudice. La sua posizione è quella di parte, sia pure pubblica e qualificata. La Procura ordinaria si occupa di reati commessi da maggiorenni e di procedimenti civili di interesse collettivo (es. adozioni). La Procura minorile si occupa di reati commessi da minori e di procedure civili o amministrative che vedono coinvolti minorenni.
Nei procedimenti civili minorili (presso T.M. o T.O.), anche se azionati da un privato, il Pubblico Ministero deve sempre intervenire.
Il P.M. può fare istanza anche al Giudice Tutelare, segnalandogli ad esempio uno stato di abbandono di minorenne o chiedendo una autorizzazione urgente in mancanza di rappresentante legale - tutore o genitore - (es. per intervento chirurgico a soggetto senza alcun rappresentante legale e non affidato ai servizi).
La presenza o il coinvolgimento del P.M. nei diversi procedimenti giudiziari deriva dal suo ruolo di rappresentante degli interessi della collettività: più sono cogenti gli interessi da tutelare più la sua presenza sarà significativa (es. processo penale).
A cura di:
Dario VinciDocumento soggetto a copyright.