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Approfondimento sui provvedimenti di diritto civile a tutela dei minorenni

La potestà genitoriale

Per l’art. 320 c.c., i titolari della potestà genitoriale rappresentano i minori in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.
Secondo l’art. 316 c.c. "il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore", tale potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.

Secondo l’art. 317, nel caso di impedimento (si pensi al genitore che va a lavorare all'estero) o incapacità che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della potestà (es. malattia invalidante), questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro. Tra i casi di incapacità troviamo quelli derivanti da impedimento dovuto provvedimenti dell’AA.GG a tutela del minore (es. decadenza ex art. 330 c.c.) o in seguito a interdizione di uno dei genitori. Per modo esclusivo si intendono tutte le scelte relative alla vita del minore: ordinarie e straordinarie.

L’art.317 bis si sofferma invece sul caso dei figli naturali. Per questi, pur ricadendo di norma la potestà genitoriale su entrambi i genitori che li riconoscono, il T.M. può disporre, nell’esclusivo interesse del figlio diversamente.

E’ utile ricordare che un genitore può essere dichiarato decaduto dalla potestà nei casi in cui, nell’interesse del minore, ciò sia pronunciato dal T.M. (art. 317 bis, 330 c.c.). Nel caso in cui il provvedimento di decadenza riguardi entrambi i genitori sarà cura del G.T. nominare un Tutore, quale rappresentante legale del minore. Se di tale compito è investito l’Ente comunale, spetterà al Sindaco o suo delegato il ruolo di Tutore. Spesso la delega contempla anche la figura di curatore.

Il Comune può prevedere nell’atto in cui attribuisce la competenza del tutore ad un particolare soggetto (es. Assessore) anche sostituti (es. Dirigente del Settore) in caso di temporanea assenza del primo delegato. Diversamente, il Tutore non potrebbe delegare direttamente altre persone alla sua funzione, essendo questa personalissima.

L’unica eccezione a questa impossibilità di delegare la presa di decisioni così importanti per la vita del minore, riguarda la delega ad adempiere a meri obblighi di tipo amministrativo burocratico ( quali ad esempio la presentazione di istanza dovute, quindi non sottoponibili a discrezionalità, si pensi all’istanza fatta alla questura per l’ottenimento di un permesso di soggiorno a favore di minore straniero in tutela) o la mera delega a presenziare a processi civili per riportare il semplice parere del tutore su una data situazione (es. audizione in merito alla dichiarazione di adottabilità di minore in tutela).

In tutti i casi in cui al tutore sia demandata, per sostituzione o delega, a soggetti terzi questi ultimi dovrebbero avere con l’Ente un rapporto di dipendenza o di collaborazione continuativa o di tipo professionale.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, relative alla vita del minore, ciascuno dei genitori può ricorrere al T.M. in via informale. Il T.M in questo caso non impone una decisione ma consiglia solo la decisione che ritiene più opportuna.

Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio. Come norma meramente residuale, e solo per incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti e indifferibili (art. 316 c.c.).

I genitori non solo rappresentano i figli nati o i nascituri in tutti gli atti civili ma ne amministrano anche i beni. Per tale motivo le regole tendenti a dirimere i conflitti dell’art. 316 valgono anche in materia di amministrazione ordinaria dei beni del minore.
Nel caso invece di interessi patrimoniali avente ad oggetto atti di tipo straordinario, questi saranno sottoposti ad autorizzazione del G.T. o del T.O. (a seconda della tipologia di atti straordinari). Se sorge conflitto di interessi tra minori e genitori esercenti entrambi la potestà (o genitore esercente in via esclusiva la potestà-esempio casi di titolarità esclusiva della potestà), il G.T. nominerà ai figli un curatore speciale per rappresentarli.

Se invece il conflitto sorge tra i figli e un solo genitore esercente la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore. Il G.T. può nominare un curatore speciale che rappresenti il minore per il compimento di atti straordinari sul di lui patrimonio anche nel caso in cui gli esercenti potestà non lo possano o non lo vogliano compiere.


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Approfondimento sui provvedimenti di diritto civile a tutela dei minorenni


A cura di:
Dario Vinci

Documento soggetto a copyright.

Creation date : 2010-02-06 - Last updated : 2011-04-22

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