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Il Tribunale Ordinario

L’interesse del minore nei procedimenti di separazione e divorzio

Anche nel processo civile presso il T.O. vengono prese decisioni in cui sono coinvolti minorenni. Queste decisioni appartengono a due particolari ipotesi di processo civile: quello per la separazione personale fra i coniugi (diviso in giudiziale e consensuale) e quello per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, ex L. 898/70 (c.d. Divorzio).

La separazione personale rappresenta una possibilità data ai coniugi, siano questi uniti da rito civile o cattolico con effetti civili (c.d. concordatario), che non vogliano più proseguire la convivenza.
Nel nostro ordinamento viene regolamentata la sola separazione legale, disciplinata dalla riforma L.151/75 che ha modificato l’art.155 del codice civile.

Nessun valore invece viene dato alla separazione di fatto, che si basa unicamente sul venir meno dell'affectio coniugalis da cui la libera decisione di non adempiere più all’obbligo coniugale della convivenza, senza per questo ricorrere in sede giudiziale.

La separazione di fatto non fa venir meno né attenua gli obblighi coniugali, producendo pochi effetti giuridici. Uno dei più importanti quello per cui , ex art. 6 L.184/83 mod. L.149/2001, è fatto divieto ai coniugi separati di fatto di adottare dei minori.

Effetti ben maggiori vengono ricondotti invece alla separazione legale. Con questa permane il vincolo matrimoniale mentre i doveri coniugali vengono sospesi. Tra questi il dovere di coabitazione (art. 144 c.c.), di fedeltà (art. 143 c.c.), di assistenza morale e il dovere di collaborazione.

Sopravvivono invece gli obblighi verso i figli, il dovere di assistenza materiale verso il coniuge, ovvero il versamento dell’assegno di mantenimento, e il dovere del rispetto che si sostanzia nel divieto di quei comportamenti adulterini che possano recare offesa all’onore e al decoro dell’altro coniuge. Sopravvivono altresì anche diritti importanti tra cui il diritto all’assistenza previdenziale e il diritto successorio.

La separazione legale si divide in consensuale e giudiziale.

La prima ipotesi si identifica con un provvedimento volontario dei coniugi che di comune accordo presentano istanza al T.O., correlata dalla regolamentazione dei propri accordi relativi a loro ed alla prole. Il giudice, all’interno di un procedimento di volontaria giurisdizione, omologa (acquisendo parere favorevole del p.m.) con decreto tale volontà se ritiene che gli accordi siano conformi alla legge e soprattutto se siano rispettati in questi gli interessi della prole. In caso contrario può invitare le parti a modificare gli accordi e persistendo una situazione di conflitto rinviare ad una separazione giudiziale.

Questa seconda ipotesi ricorre nel caso in cui sia più alto il conflitto tra i coniugi, al punto da non essere entrambi d’accordo sulla separazione o soltanto sulla regolamentazione degli accordi da questa derivanti. In particolar modo per l’affidamento dei figli, per l’assegnazione della casa familiare e per l’assegno di mantenimento. La separazione giudiziale viene pronunciata con sentenza.


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A cura di:
Dario Vinci

Documento soggetto a copyright.

Creation date : 2010-02-06 - Last updated : 2011-02-19

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