Il Tribunale per i Minorenni
Premessa
I Tribunali per i Minorenni sono stati costituiti nel 1934 (RDL 20/7/1934 n.1404) affinché i soggetti minori di età che avessero commesso dei reati, venissero giudicati da un organo specializzato, a composizione mista, formato cioè da giudici professionali (c.d. togati) e da cittadini esperti in scienze umane (c.d. giudici onorari). Successivamente, a partire dalla riforma 35/71 (che decretò l’autonomia dei TM) a cui fecero seguito la riforma del ’75 sul diritto di famiglia e la L.184/83 su affidamento e adozione, a questi Tribunali fu attribuita una più ampia competenza civile che nel corso del tempo è andata ampliandosi, sino a ricomprendere di fatto quasi tutti i procedimenti giurisdizionali in cui siano coinvolti gli interessi di soggetti minori di età.
Il Tribunale per i Minorenni è giudice di primo grado con competenze in vari settori che hanno però come caratteristica comune il fatto che nei procedimenti di cui trattasi sono comunque coinvolti dei minori. Giudice di primo grado significa che tutte le decisioni prese dal Tribunale possono essere impugnate di fronte alla Corte d’Appello.
Il Tribunale per i Minorenni ha sede presso i distretti di Corte d’Appello, di solito una per ogni Regione.
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A cura di:
Dario VinciDocumento soggetto a copyright.