CARCERE: Definizioni
Affidamento in Prova al servizio sociale
È la prima misura alternativa al carcere, elencata nella voce misure alternative. L'affidamento può essere concesso se la pena detentiva (o la pena residua) non supera 3 anni. Ottenuto l'affidamento ai servizi sociali, il condannato sconta la pena fuori dal carcere. A loro volta i servizi sociali "collocano" il condannato presso una azienda, una cooperativa, o simili, dove egli svolge un lavoro (a dire il vero, quasi sempre è lo stesso condannato che propone la collocazione). L'affidato, è sostanzialmente una persona libera che deve soltanto seguire degli obblighi, quali tornare a casa sua a una certa ora, non allontanarsi dalla sua provincia, etc. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati di una osservazione collegiale della personalità del detenuto. All'atto dell'affidamento è redatto un verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire. Il servizio sociale (il CSSA) controlla la condotta del soggetto. L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale. (Art. 47 OP)
[fonte:www.ristretti.it]
Affidamento in prova al servizio sociale di un tossicodipendente
Se la pena detentiva (o la pena residua) non supera 4 anni e riguarda un tossicodipendente o alcoldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che intenda ad esso sottoporsi, egli può chiedere in ogni momento di essere affidato al servizio sociale per continuare o iniziare la terapia di recupero concordata con una unità sanitaria. Alla domanda deve essere allegata la certificazione che attesti lo stato di tossicodipendenza (alcoldipendenza). L'affidamento in prova non può essere disposto, più di 2 volte. Praticamente per far scattare l'affidamento il detenuto-tossico deve aver una pena (o una pena residua) inferiore a 4 anni; essere definitivo; aver avuto al massimo una revoca. Egli deve rivolgersi al Ser.T. dal quale dipende, far venire in carcere qualcuno del Ser.T. per incontrarlo e riscontrare la sua volontà di entrare in comunità e poi inoltrare la domanda al Magistrato di Sorveglianza. (Art. 90 DPR 309/90 ex Art. 47bis OP)
[fonte:www.ristretti.it]
Agenti di polizia penitenziaria
Addetti alla custodia dei detenuti
Alta Sicurezza
È una sezione del carcere in cui sono riuniti tutti i condannati per reati di tipo associativo (mafia, traffico di droga, etc.), che sono sottoposti ad una sorveglianza più stretta rispetto ai detenuti comuni.
Detenzione domiciliare
Essa è una misura alternativa alla detenzione. Se la pena (o la pena residua) non supera 4 anni e se si tratta di donna incinta o madre di prole di età inferiore a 10 anni con lei convivente; persona gravemente ammalata; persona con più di 60 anni se inabile anche parzialmente; persona minore di 21 anni per comprovate esigenze di salute, di studio, etc, essa può essere espiata nella propria abitazione o in un luogo di cura. Se il detenuto si allontana dalla propria abitazione viene punito per il reato di evasione. (Art. 47 ter OP)
[fonte:www.ristretti.it]
Gruppo (o équipe) di Osservazione
È l’insieme degli operatori incaricati di seguire il percorso detentivo del condannato: educatore, psicologo, assistente sociale, etc.
Isolamento
Un detenuto può essere messo in isolamento per ragioni sanitarie o per sanzione disciplinare. (Art. 33 OP)
istituti penitenziari
Essi si distinguono in: a) Istituti di custodia preventiva; Case mandamentali: sono istituite nelle piccole città, a disposizione del Tribunale ordinario, e assicurano la custodia degli imputati e dei fermati o arrestati dalla polizia. Case circondariali: istituite nei capoluoghi di circondario, a disposizione di ogni autorità giudiziaria. Assicurano la custodia degli imputati e dei fermati o arrestati dalla polizia. b) Istituti per l'esecuzione della Pena; Case di reclusione: è il carcere definitivo per coloro che sono stati condannati definitivamente alla pena di reclusione; c) Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza; Colonie agricole : dove vengono assegnati gli internati sottoposti alla misura di sicurezza della "colonia agricola"; Case di lavoro: dove vengono assegnati gli internati sottoposti alla misura di sicurezza della "casa di lavoro", dove si svolgono attività artigianali o industriali; Case di cura e custodia: dove vengono assegnati gli internati sottoposti alla misura di sicurezza della “casa di cura e custodia", che comporta un trattamento degli internati caratterizzato dall'uso di tecniche psichiatriche; Ospedali psichiatrici -giudiziari (OPG) : in precedenza denominati "Manicomi criminali", poi "Manicomi giudiziari". Vi vengono assegnati gli internati dichiarati seminfermi o infermi totali di mente, sottoposti alla misura di sicurezza del "Manicomio giudiziario", a titolo definitivo o provvisorio. Notiamo che sono frequenti le sovrapposizioni: per esempio sezioni di casa di reclusione presso le case circondariali (San Vittore è principalmente una casa circondariale, ma è anche una casa di reclusione); sezioni di colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa.
[fonte:www.ristretti.it]
Misure alternative
Le misure alternative alla detenzione, introdotte dalla Riforma Penitenziaria del 1975 e da altri provvedimenti successivi, sono: la semilibertà, l’affidamento in prova ai servizi sociali, la detenzione domiciliare.
Tribunale di sorveglianza
Il Tribunale di Sorveglianza è l'organo competente per le misure alternative, la liberazione anticipata, la revoca o la cessazione di detti benefici, il rinvio della esecuzione della pena e per alcune decisioni in sede di appello sui provvedimenti del magistrato di sorveglianza (ad esempio un detenuto che non ottiene un permesso premio può ricorrere al Tribunale di Sorveglianza contro, la decisione del suo magistrati di Sorveglianza). Il Tribunale di Sorveglianza decide anche sulla concessione o la revoca della libertà condizionale (Art. 682 cpp). Il Tribunale di Sorveglianza è composto da 2 Magistrati di Sorveglianza e da 2 giudici "non togati" esperti (psicologi, psichiatri, criminologi e medici) e decide con udienze "a porte chiuse" (cioè in camera di consiglio). E' d'obbligo in udienza la presenza di un difensore (di fiducia o d'ufficio) e del Pubblico Ministero. Il detenuto non è obbligato a presenziare, ma può farne richiesta. Se il detenuto si trova in luogo esterno al distretto del Tribunale di Sorveglianza, il condannato può chiedere di essere ascoltato dal Magistrato di Sorveglianza del luogo ove si trova ristretto. Sarà cura del Magistrato di Sorveglianza verbalizzare le istanze del detenuto e farle pervenire al Tribunale di Sorveglianza per il giorno della udienza.
[fonte:www.ristretti.it]
Volontari in carcere
È grazie agli artt. 17 e 78 che un volontario entra in carcere per dare il suo contributo all'azione rieducativa e al reinserimento nella società. La differenza di fatto tra l'art. 17 e l'art. 78 è la seguente: l'art. 17 dà la possibilità ad un singolo privato o ad una associazione di sottoporre alla Direzione del carcere un progetto che ritiene utile al fine di avvicinare la comunità carceraria alla società libera. La Direzione, se riscontra anche l'assenso della Magistratura di Sorveglianza, dà il via alla iniziativa. Potrebbe trattarsi di un torneo di calcio, di un coro, di un cantante, di un servizio biblioteca, etc. L'art. 78 invece ha come obiettivo di far entrare in carcere un volontario perché questo dia sostegno morale ai detenuti e favorisca il reinserimento nella società. Viene rilasciato in questo caso dal Dipartimento Amministrazione Carceraria (DAP) un tesserino dopo che sono state fatte da parte del carabinieri opportune indagini sull'aspirante volontario. Per avere il tesserino, dalla presentazione della domanda alla direzione del Carcere dove si vuole svolgere l'attività, passano dai 6 ai 12 mesi di tempo. (Art. 17 e Art. 78 OP). Gli interventi di ciascun operatore, ed in particolare dei volontari, devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazione e collaborazione. (Art. 4 Reg).
[fonte:www.ristretti.it]