Casi di autodeterminazione del minorenne
Vi sono dei casi in cui il minore può prendere proprie decisioni autonomamente dai genitori, quando si trova nelle seguenti situazioni:
- Il maggiore di 15 (quindi dai 16) anni può essere emancipato: ex art. 390 c.c., si trova in questo stato il minore che contrae matrimonio. Il matrimonio può essere contratto soltanto se il minore sia stato autorizzato dal giudice, vista la sussistenza di gravi motivi (art. 84). L’emancipazione comporta la nomina di un curatore che affianca l’emancipato nel compimento degli atti ordinari e, assieme all’autorizzazione del Giudice Tutelare, di quelli di tipo straordinario
- Il maggiore di 15 anni può, come visto, contrarre matrimonio ma solo se autorizzato dal Tribunale per i Minorenni (art. 84)
- Il maggiore di 15 anni può riconoscere un figlio (art. 250 c.c. u.c.), se il genitore non ha ancora l’età dovrà attendere il sedicesimo anno. Se entrambi i genitori sono minori di sedici anni il figlio, non potendo essere riconosciuto, si trova nella condizione di dover essere temporaneamente affidato ad altri. Ciò non comporta necessariamente l’allontanamento dai genitori: spesso viene affidato ai nonni o ad altri parenti stretti. Se solo uno dei genitori riconosce il figlio, perché l’altro possa riconoscerlo legalmente, è necessario l’assenso del genitore che ha effettuato il primo riconoscimento (art. 250 c.c.). Comunque, il consenso del primo genitore è necessario solo se il figlio in questione è minore di 16 anni
- Il maggiore di 15 anni non può essere riconosciuto senza il suo assenso (art. 25 comma 2 c.c.)
- Il maggiore dei 15 anni diviene titolare del diritto d’autore, compreso il compimento di tutti gli atti giuridici relativi alle opere da esso create nonché di esercitare le azioni legali a tutela dello stesso (L.633/41)
- Il maggiore di 13 (quindi dai 14) anni deve acconsentire ad essere adottato (sia per la legittimante art. 7 comma 2 L.184/83 che per quella in casi particolari-art. 45 L.184/83)
- Il maggiore di 13 anni può esercitare il diritto di querela ed è anche, se ritenuto capace di intendere e volere, penalmente imputabile
- La minorenne di ogni età può abortire (L.194/78) anche all’insaputa e senza l’assenso dei genitori (o del tutore), purchè vi sia l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
- Il minorenne che si rivolge al SERT ha diritto (art. 120 L.309/90) all’anonimato, quindi può iniziare un programma riabilitativo senza che i genitori ne siano necessariamente informati
- Capacità giuridica e capacità di agire
- Diritti del nascituro
- I poteri e le scelte connesse alla potestà genitoriale
- Limitazione della potestà genitoriale
- Sanità e Consenso informato
- Scuola
- Espatrio
- Differenza fra titolarità ed esercizio della potestà genitoriale
- Casi di autodeterminazione del minorenne
- Soggetti investiti di segnalare il disagio del minore
- Articolo 403