Questo sito utilizza diversi tipi di cookie, sia tecnici sia quelli di profilazione di terze parti, per analisi interne e per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze manifestate nell'ambito della navigazione.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Se chiudi questo banner o prosegui la navigazione acconsenti all'uso di tutti cookie.

| |

Mettete un segnalibro a questa risorsa! (è sufficiente andare sul logo per vedere il nome del servizio):


BlinkList: AssistentiSociali.org Blogger: AssistentiSociali.org Bloggers: AssistentiSociali.org Blogrolling: AssistentiSociali.org co.mments: AssistentiSociali.org Connotea: AssistentiSociali.org
Del.icio.us: AssistentiSociali.org De.lirio.us: AssistentiSociali.org Digg: AssistentiSociali.org Furl: AssistentiSociali.org Google: AssistentiSociali.org LinkaGoGo: AssistentiSociali.org
Ask Italia: AssistentiSociali.org YahooMyWeb: AssistentiSociali.org Ma.gnolia: AssistentiSociali.org Onlywire: AssistentiSociali.org Segnalo: AssistentiSociali.org Smarking: AssistentiSociali.org
Slashdot: AssistentiSociali.org Taggly: AssistentiSociali.org Technorati: AssistentiSociali.org Windows Live: AssistentiSociali.org Facebook: AssistentiSociali.org

Una nuova risorsa per gli assistenti sociali: una raccolta di siti selezionati, legati al mondo del sociale e divisi per categoria.

SocialDIR
Segnala gratis il tuo sito!

Scopri come seguendo questo link »
petizione per la tutela dell'immagine pubblica degli assistenti sociali

AssistentiSociali.org si fa promotore della petizione per la tutela dell'immagine pubblica degli assistenti sociali. Invitiamo tutti gli ospiti del sito a visitare la sezione relativa seguendo questo link.


Partner

I.T.A. Solution

Licenza del sito

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License.

Questo sito adotta la Creative Commons License, salvo dove espressamente specificato. Per maggiori informazioni consulta la pagina Copyright.

NEWSLETTER

Ultimi inserimenti nel Blog

Ultimi inserimenti nel Forum

Libri di servizio sociale

RSS

Ricerca sul web

Novità, Avvisi, Utilità

Espatrio

Proprio in materia di espatrio del minore all’estero, la legge prevede il possesso di idoneo titolo di espatrio.

Passaporto
Il genitore (coniugato/convivente così come separato/divorziato) che richiede il passaporto per il figlio minore deve avere l’assenso dell’altro genitore. In mancanza dell’assenso dell’altro genitore viene richiesto il nulla osta del Giudice Tutelare.
Per i minori di 10 anni l’uso del passaporto ordinario individuale è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto stesso o in una apposita dichiarazione ("dichiarazione di accompagno") prodotta e sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto, il nome della persona o dell’ente cui il minore viene affidato.
Il minorenne, fino all’età di 16 anni può essere iscritto sul passaporto dei genitori, del tutore o di altra persona delegata ad accompagnarli. Se supera i dieci anni di età sono obbligatorie due foto identiche e recenti di cui una autenticata. Oltre questa età deve possedere il passaporto individuale. Se viaggia solo nei paesi dell’Unione Europea è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio. In tutti i casi devono essere i genitori a presentare la domanda.
Altro mezzo è il Passaporto collettivo:
Il passaporto collettivo ha la durata massima di 4 mesi dalla data di rilascio e consente l’espatrio per un solo viaggio in paesi esteri di persone il cui numero non sia inferiore a 5 e non superiore a 50. Il capogruppo deve essere titolare di passaporto individuale in corso di validità e per i partecipanti minorenni assenso dei genitori in carta libera o autorizzazione del giudice tutelare.

Documento d’identità per espatrio in C.E. (area Shengen)
I minori di anni 15 possono espatriare nei casi previsti dalla legge utilizzando come documento valido per l’espatrio un certificato di nascita o estratto di nascita vidimato dal Questore del luogo. I genitori richiedenti dovranno inoltrare richiesta scritta da compilarsi su apposito modello. Alla domanda dovrà essere allegato l’assenso dei genitori o il nulla osta del giudice tutelare nonché il certificato di nascita o il certificato estratto di nascita e 2 foto formato tessera identiche e recenti.
Gli altri Cittadini minorenni (da 15 anni e un giorno a 18 anni) devono presentarsi, invece, presso il Comune di residenza muniti di un proprio documento di riconoscimento (carta bianca scaduta o altro documento di identificazione), in mancanza l’identificazione avviene mediante i genitori. Per ottenere la validità all’espatrio è necessaria la firma contestuale di entrambi i genitori o del tutore.

Autorizzazione dei servizi sociali
La legge del 21 novembre 1967 art. 1185 la cui rubrica è "norme sui passaporti" prevede delle limitazioni al diritto di espatrio. In particolare l’art. 3 lett. a) e b) contiene delle deroghe rispetto al diritto di espatrio di carattere cautelativo a difesa di soggetti giuridicamente deboli.
L’art. 3 della legge citata recita che non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà (dopo la riforma del 1975 la locuzione deve intendersi come potestà parentale) o alla potestà tutoria siano privi dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa; o, in difetto, dall’autorizzazione del Giudice Tutelare.
Quindi, nel caso di minore in affidamento ai servizi si deve ritenere che per l’espatrio non basti il consenso dei genitori ma anche quello (prestato alla Questura) del Servizio Sociale affidatario del minore. In mancanza dell’assenso del Servizio Sociale è necessario quello del Giudice Tutelare.

I cittadini stranieri residenti possono ottenere dai Comuni una carta d’identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l’espatrio e avrà una durata limitata alla validità del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno. Per i loro viaggi all’estero dovranno quindi essere inseriti in un passaporto di maggiorenne o da 16 anni averne uno proprio.


indice

A cura di:
Dario Vinci
Creation date : 2008-03-15 - Last updated : 2010-03-07

Spazio libero per la tua pubblicità,
contattaci »