I poteri e le scelte connesse alla potestà genitoriale
Secondo l’art. 316 c.c. "il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore", tale potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
Per l’art. 320 c.c., poi, i titolari della potestà genitoriale rappresentano i minori in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.
Il potere di rappresentanza legale sul minore è, quindi, di regola affidata ai genitori che hanno riconosciuto il figlio. I genitori hanno però sul minore un potere più vasto della semplice rappresentanza legale, ovvero del potere di scegliere per lui. Questi soggetti sono titolari infatti della potestà genitoriale, che si compone del primo aspetto di rappresentanza legale (cosidetta rilevanza esterna della potestà) ma anche, tra gli altri, del dovere di cura della persona del minore, di istruzione, educazione, tutela della salute e della sana evoluzione nonché di rispettarne inclinazioni ed aspirazioni, ex artt. 147 e 261 codice civile (cosidetta rilevanza interna della potestà).
La potestà genitoriale viene quindi intesa non come un diritto in capo ai genitori (o al tutore) ma come una funzione pubblica da questi esercitata. Lo Stato vuole difendere chi potrebbe essere danneggiato dalla propria inesperienza e al contempo garantire lui una crescita armoniosa nel proprio contesto genitoriale, proprio per legge di una serie di doveri sulla prole.
Secondo l’art. 317, nel caso di impedimento (si pensi al genitore che va a lavorare all’estero) o incapacità che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro.
Tra i casi di incapacità troviamo quelli in cui tale impedimento derivi da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria a tutela del minore (es. decadenza ex art. 330 c.c.) o in seguito a interdizione di uno dei genitori.
Per modo esclusivo si intendono tutte le scelte relative alla vita del minore: ordinarie e straordinarie.
L’art.317 bis si sofferma invece sul caso dei figli naturali. Per questi, pur ricadendo la potestà genitoriale su entrambi i genitori che li riconoscono, il T.M. può disporre, nell’esclusivo interesse del figlio, diversamente.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, relative alla vita del minore, ciascuno dei genitori può ricorrere al Tribunale per i Minorenni. Il Giudice Minorile in questo caso non impone una decisione ma consiglia solo la decisione che ritiene più opportuna. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio. Come norma meramente residuale, e solo per incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti e indifferibili (art. 316 c.c.).
La potestà genitoriale, quindi, è piena fino al compimento del minore della maggiore età e viene deferita (ex artt. 316 e 320 c.c.) ad entrambi i genitori.
I genitori non solo rappresentano i figli nati o i nascituri in tutti gli atti civili ma ne amministrano anche i beni. Tale amministrazione se di tipo ordinario, può essere gestita anche da uno dei due genitori, però in caso di disaccordo tra i due valgono le regole dell’art. 316. Nel caso invece di interessi patrimoniali avente ad oggetto atti di tipo straordinario, questi saranno sottoposti ad autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale Ordinario (a seconda della tipologia di atti straordinari ex artt. 374 e 375 c.c.), anche se i genitori non sono in disaccordo.
Quando invece sorge un conflitto di interessi patrimoniali tra minore e genitori esercenti entrambi la potestà (o genitore esercente in via esclusiva la potestà), il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni nominerà al figlio un curatore speciale per difendere gli interessi del minore. Se invece il conflitto sorge tra il figlio e un solo genitore (dei due) esercente la potestà, la rappresentanza dei figli spetterà esclusivamente all’altro genitore.
Il Guidice Tutelare può nominare un curatore speciale che rappresenti il minore anche per il compimento di atti straordinari sul di lui patrimonio anche nel caso in cui gli esercenti potestà non lo possano o non lo vogliano compiere.
Le istanze a tutela degli interessi patrimoniali del minore possono avvenire ad opera dell’altro genitore, del Pubblico Ministero o dei parenti del minore entro il sesto grado.
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