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Capacità giuridica e capacità di agire

Per capacità giuridica (art. 1 codice civile) si intende l’attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri. Questa capacità si acquista con la nascita e non si può mai perdere, se non in maniera parziale e per determinate situazioni che limitano l’esercizio di determinati diritti (c.d. incapacità speciali: l’art. 2 del D.P.R. 223/67 esclude, ad esempio, dal diritto di voto i condannati con sentenza penale passata in giudicato, vale a dire già sottoposta al giudizio di legittimità della Corte di Cassazione ultimati i due gradi di giudizio. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato).

Diversa dalla capacità giuridica è la capacità di agire (art. 2 codice civile), ovvero l’attitudine del soggetto ad obbligarsi nei confronti di terzi (ad esempio stipulare contratti o tutelarsi in via giudiziale). L’esercizio della capacità di agire si acquista, diversamente che dalla capacità giuridica, non al momento della nascita ma quando il soggetto si ritiene in età matura da potere discernere il bene dal male e dall’essere quindi consapevole delle conseguenze giuridiche delle proprie scelte. La capacità giuridica presuppone quindi che il soggetto sia in grado di intendere e di volere. Tale soglia di maturità in Italia è fissata, in via generale e con le dovute eccezioni, a 18 anni.

Per quanto detto, il minore di anni 18 è titolare, fin dalla nascita, di diritti e doveri. Per potere esercitare i diritti (ad esempio stipulare un contratto) ed adempiere ai propri doveri (ad esempio pagare le tasse su un immobile ricevuto in eredità e a lui intestato) si ricorre a particolari figure che hanno sul minore la c.d. rappresentanza legale, ovvero il potere di scegliere per lui (genitori o Tutori).


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A cura di:
Dario Vinci
Creation date : 2008-03-15 - Last updated : 2010-03-07

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