Sanità e Consenso informato
Allorquando bisogna dare il consenso informato per una operazione chirurgica a cui viene sottoposto un minore in affidamento familiare o accolto in struttura, il soggetto titolare del consenso è il genitore che ancora mantiene la titolarità della potestà genitoriale o in mancanza il tutore. L’affidamento, infatti, è un istituto attraverso il quale si attribuisce la cura, la sorveglianza di un minore a qualcuno, che può essere una famiglia o un istituto. Si tratta di cosa diversa dalla tutela, se c’è un tutore, o dalla potestà genitoriale sul figlio se c’è ancora un genitore con questo potere. A queste figure vanno infatti ricondotti tutti quelli che sono i rapporti esterni e quindi anche il consenso informato per un’operazione chirurgica.
Rimane invece di competenza dell’affidatario tutto quello che riguarda le scelte che attengono alla cura e all’assistenza del minore, ex art.5 comma 1 L.149/2001, compresa la responsabilità per la mancata sorveglianza del minore.
Da quanto detto consideriamo rappresentanti legali del minore entrambi i genitori. Importante ribadire che quando il bambino ha meno di 10-12 anni la decisione se aderire o meno a un trattamento è solitamente delegata a chi esercita la potestà genitoriale, in genere i genitori. Sopra questa età si può invece prendere in considerazione, anche se non è obbligatorio, un prudente coinvolgimento del minore nella scelta, mentre dopo i 14 anni il medico deve tener conto del parere del ragazzo se in disaccordo con quello dei genitori. In questi casi può essere richiesto anche l’intervento del Tribunale per i Minorenni. Quando infatti i genitori esercenti la potestà siano contrari ad una decisione straordinaria per il minore (in affidamento) che l’affidatario o il medico invece ritengano indispensabile fare (es. intervento chirurgico) il Servizio Sociale o il medico possono opporsi segnalando il caso alla Procura del Tribunale per i Minorenni per via dell’art. 336 secondo cui i provvedimenti limitativi della potestà sono adottati "su ricorso dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato".
Nel caso in cui, invece, il conflitto sul consenso sorga tra gli stessi genitori uno dei due dovrà rivolgersi al Giudice Tutelare (o al Tribunale per i Minorenni ex art. 316 c.c.) per superare la volontà dell’altro coniuge.
- Capacità giuridica e capacità di agire
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- I poteri e le scelte connesse alla potestà genitoriale
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- Differenza fra titolarità ed esercizio della potestà genitoriale
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- Articolo 403