Scuola
L’iscrizione a scuola (dal nido alle superiori) va fatta sulla base del domicilio del minore. La famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione che attesti l’Affidamento, rilasciata dal Servizio Sociale del Comune di residenza del minore.
Secondo l’art.2 della l.149/2001, "il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo... è affidato ad una famiglia...o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
Prosegue l’art.5 "...l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e con le autorità sanitarie... (tali) norme si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare...>>.
Per quanto detto, gli affidatari, oltre a mantenere i periodici contatti con gli insegnanti circa l’andamento scolastico del minore, esercitano i poteri connessi alla potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la scuola (la partecipazione agli organismi scolastici, la giustificazione per assenza, la richiesta di autorizzazione per la gita scolastica). Decisioni importanti quali ad esempio il cambiamento di scuola, o la scelta degli studi superiori andranno concordate con i genitori naturali, tramite il servizio Sociale che segue il minore e gli Operatori che seguono il progetto d’Affidamento.
Per quanto attiene l’ambito scolastico, possono considerarsi quindi di competenza degli affidatari gli interventi di ordinaria amministrazione, ovvero tutte le attività da svolgere per garantire la frequenza della scuola da parte del minore: la scelta della scuola e l’autorizzazione per eventi quali, ad esempio, l’effettuazione di una gita scolastica. Rientrano, invece, nella straordinaria amministrazione, e quindi comportano l’autorizzazione del titolare della potestà genitoriale, o del Tutore, interventi quali la scelta dell’indirizzo scolastico o di attività di formazione oltre la scuola dell’obbligo, la scelta dell’insegnamento della religione cattolica ed il consenso per il rilascio del documento valido per l’espatrio, nel caso di viaggio all’estero.
- Capacità giuridica e capacità di agire
- Diritti del nascituro
- I poteri e le scelte connesse alla potestà genitoriale
- Limitazione della potestà genitoriale
- Sanità e Consenso informato
- Scuola
- Espatrio
- Differenza fra titolarità ed esercizio della potestà genitoriale
- Casi di autodeterminazione del minorenne
- Soggetti investiti di segnalare il disagio del minore
- Articolo 403