Soggetti investiti di segnalare il disagio del minore
L’intervento dell’Autorità Giudiziaria a disporre provvedimenti a tutela del minore può derivare d’ufficio (Pubblico Ministero e Giudice), su segnalazione dei Servizi alla Procura minorile o al Giudice Tutelare (e nei casi urgenti al Tribunale per i Minorenni) ma anche dai parenti del minore, investiti dalla legge di tale possibilità. Più specificamente, nel nostro sistema:
- i parenti entro il sesto grado possono segnalare al Tribunale per i Minorenni situazioni di disagio (art.336 c.c.)
- i parenti entro il quarto grado sono considerati ai fini dell’affidamento di fatto (art.9 comma 4 L.184/83 mod. 149/01) e per prestare assistenza ad un minore che altrimenti sarebbe in stato di abbandono e dichiarato adottabile (art.11 L.184/83 mod. 149/01)
- i parenti entro il terzo sono anche titolari nel comunicare al Giudice Tutelare lo stato di abbandono e proporre l’apertura di una tutela (345 c.c.). I soggetti che devono essere scelti dal Giudice Tutelare in via preferibile sono i parenti entro il sesto grado (348 c.c.)
Al riguardo ricordiamo che la parentela è il vincolo di sangue che unisce le persone discendenti l’una dall’altra o discendenti da uno stipite comune:
- parenti in linea retta: discendono una dall’altra (padre e figlio, nonno e nipote)
- parenti in linea collaterale: hanno uno stipite in comune ma non discendono uno dall’altro (fratelli, cugini, zio e nipote ecc.)
Come si calcola il grado di parentela
In linea retta: i gradi si computano risalendo da un parente all’altro e contando tutti i parenti intermedi, escluso l’ascendente nei cui confronti si vuole stabilire il grado di parentela
In linea collaterale: il grado di parentela si determina risalendo dall’una al primo stipite comune, scendendo all’altra e contando il numero di parenti intermedi comprese le due persone fra le quali si vuole determinare la parentela, ma escluso lo stipite comune (cosi ad esempio i fratelli sono parenti in secondo grado)
Sono i parenti entro il quarto grado: ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, cugini primi
Gradi di parentela: ex art. 76 c.c., corrispondono ai passaggi di generazione e si computano sia in via diretta che collaterale. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (art.77 c.c.)
GRADI DI PARENTELA | CHI SONO | |
1° grado | padre, figlio | |
2° grado | fratelli, nonni, nipoti (abiatici: figli dei figli) | |
3° grado | bisnonni, pronipoti (figli di un nipote in linea retta: figlio del figlio del figlio), nipoti in linea collaterale (figli di un fratello/ di una sorella), zii (fratelli e sorelle dei genitori) | |
4° grado | Primi cugini (figli di un fratello o di una sorella dei genitori); prozii (zii dei genitori: fratelli di uno dei nonni) pronipoti in linea collaterale (figli dei figli dei fratelli) | |
5° grado | Secondi cugini (figli di cugini); figli del prozio | |
6° grado | Nipoti di cugini |
L’affinità è il vincolo che intercorre fra una persona e i parenti del suo coniuge anche se morto.
Come si calcola il grado di affinità
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi egli è affine dell’altro coniuge.
Sono affini entro il secondo grado: coniuge, suoceri, generi, nuore, cognati.
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