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Legislazione
Norme fondamentali in materia di asilo


Normativa internazionale e comunitaria

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Questa dichiarazione, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, ha segnato l’inizio della produzione normativa a livello internazionale volta a promuovere e tutelare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

All’art. 14 essa dispone che: “Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni”.

CONVENZIONE DI GINEVRA

E’ stata adottata dalle Nazioni Unite il 28 luglio 1951, sotto la spinta dei grandi flussi di esuli prodotti dal secondo conflitto mondiale. Contestualmente è stato istituito l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR). Per la prima volta viene data una definizione internazionalmente riconosciuta del termine “rifugiato” e di tutti i diritti conseguenti al riconoscimento di tale status. Ai sensi dell’art. 1 della Convenzione è rifugiato colui che “avendo un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino e non può, o a causa di tale timore non vuole avvalersi della protezione di tale paese”.

DIRETTIVA EUROPEA 2003/9/CE

E’ stata emanata dal Consiglio Europeo il 27 gennaio 2003 e reca le “norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri”. Tale direttiva introduce disposizioni specifiche in materia di accoglienza e assistenza sanitaria, di tutela dei gruppi vulnerabili (come ad es. minori, anziani o vittime di tortura), introduce il diritto di ricorrere alla giustizia contro il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato. E’ stata recepita in Italia con il decreto legislativo del 30 maggio 2005 n. 140.

DIRETTIVA EUROPEA 2004/83/CE

E’ stata emanata dal Consiglio Europeo il 29 aprile 2004 e reca le “norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”. Vengono fissati i criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato e per l’accesso ad una protezione sussidiaria all’asilo. L’Italia non l’ha ancora recepita.


Normativa nazionale

COSTITUZIONE ITALIANA

L’art. 10, 3° comma, così recita: “lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le disposizioni stabilite dalla legge”. Trattasi del cosiddetto “asilo costituzionale” che delinea la figura del richiedente asilo in modo più ampio rispetto alla definizione di rifugiato prevista dalla Convenzione i Ginevra del 1951.: l’art. 10, 3° comma, della Costituzione italiana, infatti, ricomprende ogni ipotesi in cui sia impedito l’esercizio delle libertà democratiche, anche non necessariamente riconducibili a fenomeni di persecuzione.

DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286

E’ il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione sulla condizione dello straniero”. L’Italia continua ad essere l’unico membro dell’Unione Europea a non avere una disciplina organica in materia d’asilo. Pertanto la normativa sull’asilo è sempre stata contemplata – seppure in modo non esauriente e incompleto – nelle disposizioni di legge relative all’immigrazione in generale.

LEGGE 30 LUGLIO 2002 N. 189

E’ la cosiddetta legge Bossi-Fini che nell’ambito di una “modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo” del Testo Unico sull’Immigrazione, ha finito per intervenire pesantemente sulla disciplina del diritto d’asilo agli art. 31 e 32, piuttosto che prevedere una riforma organica delle procedure relative al riconoscimento dello status di rifugiato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 OTTOBRE 2004 N. 334

“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 in materia di immigrazione”.
Tale normativa introduce una serie di novità in materia di asilo: l’istituzione di sette Commissioni Territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato; una doppia procedura d’asilo che dovrebbe esaurirsi in un tempo massimo di 20/30 giorni (semplificata per chi è trattenuto in un ctp, ordinaria per il richiedente “a piede libero”); l’istituzione di centri d’identificazione in cui è trattenuta la maggior parte dei richiedenti asilo in attesa di esame della propria domanda d’asilo. E’ entrato in vigore il 21 aprile 2005.

DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2005 N. 140

E’ la normativa che da “Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri”.
Per la prima volta s’introduce in Italia l’obbligo per lo Stato di dare accoglienza al richiedente asilo, fino alla definizione della procedura di riconoscimento, a prescindere dal numero di posti d’alloggio o di sussidi disponibili. L’accoglienza si trasforma da interesse legittimo a diritto soggettivo a seguito dell’introduzione della possibilità del ricorso al TAR avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza precedentemente concesse.
Altra novità di particolare interesse è l’estensione del diritto al lavoro per i richiedenti asilo ai quali, decorsi sei mesi dalla domanda, non sia stata ancora notificata per opera della Questura la decisione della Commissione esaminatrice. Prima del 19 ottobre 2005 ai richiedenti asilo era negato l’accesso al lavoro; tale scelta normativa risultava piuttosto gravosa, visti i lunghissimi tempi di convocazione che talvolta superavano l’anno d’attesa; ora tale divieto di lavorare è limitato ai primi sei mesi dalla domanda.
Il DLS n. 140/05 è entrato in vigore il 19 ottobre 2005.


Normativa regionale del Friuli Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 4 MARCO 2005 N. 5

Tale legge detta le “Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, glia apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati presenti sul territorio regionale”.
La Regione Friuli Venezia Giulia è una delle poche ad essersi dotata di una legislazione in materia di immigrazione e asilo. Tale normativa pone un’attenzione molto alta alla condizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati e gli interventi regionali sono espressi in modo molto dettagliato. La legge prevede: misure contro la discriminazione, interventi per i minori non accompagnati, programmi di protezione sociale, sostegno alle misure alternative della pena, iniziative di rientro e reinserimento nel paese di origine, misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi eccezionali, realizzazione di programmi di protezione.

AGGIORNAMENTO: La legge è stata abrogata in data 31 luglio 2008 dal Consiglio Regionale

A cura di:
Marianna Lenarduzzi
Creation date : 2006-08-30 - Last updated : 2010-01-31

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