Richiedenti asilo e rifugiati
Il richiedente asilo è colui che inoltra la richiesta di protezione ed è in attesa di essere intervistato dalla Commissione Territoriale di competenza e di ricevere, quindi, una risposta alla sua domanda. La sua richiesta viene esaminata dalle autorità competenti e fino al momento della decisione egli è un richiedente asilo, in possesso di regolare permesso di soggiorno, valido per tre mesi e rinnovabile fino alla notifica della risposta.
Il rifugiato invece è colui che ottiene una risposta positiva e si vede riconosciuto lo status e quindi un permesso di soggiorno per asilo politico della durata di 2 anni.
Esiste un’altra possibilità a discrezione della Commissione: se non sussistono le caratteristiche idonee per dare lo status di rifugiato, ma ci sono comunque gravi motivi di disagio nel ritorno in patria, viene suggerito alla Questura di riferimento di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di un anno.
Con la Legge n°189/2002 in Italia viene istituito il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati . In particolare, attraverso il dettato dell’art. 32, 1-sexies, della suddetta Legge, viene istituito il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, al quale possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, gli Enti locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria. Viene inoltre attivato il Servizio Centrale che svolge una funzione di coordinamento sul funzionamento complessivo del sistema nazionale, controlla l’andamento dei singoli progetti e cura la rete degli enti locali che prestano servizio di accoglienza, con una costante attenzione al monitoraggio delle presenze sul territorio di rifugiati e richiedenti asilo.