La legislazione internazionale ed europea
Il tema della normativa sul controllo della prostituzione-tratta non gode a livello internazionale di un approccio unitario e condiviso da tutti gli stati.
Troviamo infatti tre differenti approcci a tale problematica che si possono sintetizzare in proibizionista, regolamentarista e abolizionista. I diversi paesi quindi, non condividono sistemi legislativi omogenei nel trattare il tema della prostituzione, anche se importanti passi sono stati compiuti negli ultimi anni per combattere i fenomeni della tratta di persone, specie di donne e bambini, finalizzata allo sfruttamento sessuale.
Tra i lavori più significativi in questo senso spicca la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, (Palermo, 2000), costituita da due protocolli, uno relativo alla lotta al traffico di migranti e uno che affronta specificatamente il problema della tratta di persone. Questa convenzione ha lo scopo di creare un approccio internazionale globale: comprende le misure necessarie a contrastare e prevenire la tratta, quelle relative alla punizione dei trafficanti e soprattutto quelle mirate alla tutela delle vittime, sulla base dei diritti fondamentali dell’uomo riconosciuti a livello internazionale.
Già nel 1998, una risoluzione dell’Assemblea Generale aveva previsto la costituzione di un comitato inter-governativo, ovvero un organismo a composizione universale, con il compito di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalità organizzata transnazionale.
La Convenzione di Palermo chiarisce, a livello internazionale, il significato di tratta di persone dandone una definizione che finalmente sarà condivisa dagli stati firmatari:
«"Tratta di persone" indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi»
(Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, art. 3)
Questo documento stabilisce che gli stati firmatari devono adottare le misure legislative necessarie per attribuire il carattere di reato ai comportamenti identificabili come "tratta di persone".
Ma, soprattutto, l’articolo 6 pone l’accento sull’importanza dell’assistenza e della tutela delle vittime di tratta, stabilendo che ogni Stato deve prevedere le misure necessarie a garantire tale tutela e che devono essere prese in considerazione anche le misure relative al recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime, anche stabilendo collaborazioni con organizzazioni non governative, organizzazioni interessate e altri soggetti della società civile. L’assistenza deve comprendere alloggio, consulenza e informazioni, assistenza medica, psicologica e materiale, opportunità educative, di formazione e di impiego. (Protocollo addizionale, 2000) Gli stati inoltre, devono prevedere misure legislative atte alla permanenza delle vittime di tratta sul territorio e al rimpatrio delle stesse.
A livello di prevenzione, la Convenzione di Palermo stabilisce che gli stati aderenti al protocollo debbano adottare politiche globali e programmi per la lotta alla tratta di persone, sia attraverso misure legislative, sia attraverso misure di altra natura. Ad esempio l’articolo 11 indica la necessità di prevedere alle frontiere i mezzi atti a prevenire e individuare la tratta di persone attraverso il controllo dei documenti al fine di verificarne la legittimità e la validità.
Una comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, emanata il 18 ottobre 2005 a Bruxelles, relativa alla lotta contro la tratta di esseri umani, propone un approccio integrato e alcune proposte per l’elaborazione di un piano d’azione.
L’obiettivo fondamentale è il potenziamento dell’impegno dell’Unione Europea e degli stati membri per la prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale attraverso la tutela, l’assistenza e la riabilitazione delle vittime.
«Tale approccio richiede una risposta politica coordinata, segnatamente nel settore della libertà, sicurezza e giustizia, delle relazioni esterne, della cooperazione allo sviluppo, dell’occupazione, della parità tra uomo e donna e della non discriminazione. La comunicazione, inoltre, si propone di consolidare il dialogo tra settore pubblico e privato in materia» (Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, 2005: Introduzione)
Tale comunicazione nasce come risposta al programma dell’Aia, adottato dal Consiglio Europeo nel novembre 2004, il quale esortava Consiglio e Commissione all’elaborazione di un piano che stabilisse norme comuni atte alla prevenzione della tratta e alla lotta contro la clandestinità. (Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, 2005: Introduzione)
Per realizzare un piano di questo tipo è fondamentale che le istituzioni dell’Unione e gli stati membri adottino un approccio incentrato sui diritti umani:
«Le istituzioni dell’UE e gli Stati membri devono adoperarsi attivamente per attuare politiche che rafforzino il divieto della tratta degli esseri umani e proteggano le vittime reali e potenziali, sia a livello dell’UE che a livello regionale e internazionale» (Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, 2005: par.II)
Sulla base delle disposizioni dettate da questa comunicazione, Consiglio e Commissione devono, in regime di cooperazione, organizzare ogni anno un dibattito politico relativo alla politica adottata dall’Unione in materia di tratta degli esseri umani al fine di valutarne l’idoneità a combattere il fenomeno.
Inoltre, la comunicazione pone in risalto l’importanza del dialogo politico con i paesi terzi e della cooperazione allo sviluppo.
Tra le priorità indicate da questo documento emerge l’aspetto della criminalità organizzata che deve essere considerata come un elemento fortemente collegato alla tratta di persone e, di conseguenza, combattuto dai paesi membri attraverso politiche condivise.
Gli strumenti utili alla lotta contro la tratta individuati dalla comunicazione della Commissione sono Eurojust e Europol.
Sempre a livello comunitario, sono stati avviati due progetti della Commissione Europea, il programma "Stop" e il programma "Daphne" che hanno la funzione di favorire la conoscenza del problema all’interno dell’Unione esortando alla cooperazione tra gli Stati, e un’iniziativa finanziata dal Fondo Sociale Europeo, "Equal" che ha la finalità di ridurre le discriminazioni e le diseguaglianze introducendo il meccanismo della protezione sociale, opportunità che tutela le vittime di tratta e i richiedenti asilo.
(Il fenomeno della tratta, in www.pariopportunita.gov.it)
- La tratta delle donne
- Il caso nigeriano: dalla tratta alla prostituzione
- Il caso dell'Albania e dei Paesi dell'est europeo
- La coercizione e la riduzione in schiavitù
- La legislazione internazionale ed europea
- La legislazione italiana
- Riferimenti bibliografici