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La legislazione italiana

La legislazione nazionale relativa alla lotta alla tratta ai fini dello sfruttamento della prostituzione e della riduzione in schiavitù, è costituita sostanzialmente dalla Legge n. 228 del 2003, "Misure contro la tratta di persone", e dall’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

La legge n. 228 del 2003, considerata la legge anti-tratta, fornisce strumenti di contrasto al fenomeno, e conferisce un ruolo fondamentale alla prevenzione del crimine di traffico degli esseri umani.

La legge anti-tratta modifica alcuni articoli del codice penale, fornendo le definizioni di "riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù" e di "tratta di persone" e stabilendone le relative sanzioni.

«Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione (...)»
(Legge 11 agosto 2003, n. 228, "Misure contro la tratta di persone", art. 1)

Prima dell’entrata in vigore di questo provvedimento, le forze dell’ordine e la magistratura trovavano difficoltà a rintracciare nel codice penale vigente, le fattispecie di reato in grado di rappresentare il crimine della tratta. (Il fenomeno della tratta, in www.pariopportunita.gov.it) La nuova definizione della riduzione in schiavitù fornita da questa legge, costituisce quindi un elemento importante per perseguire e prevenire il reato.

La legge n. 228 del 2003 apporta un’importante innovazione nell’abito della tutela e dell’assistenza delle vittime di tratta, prevedendo all’articolo 12, la costituzione di un Fondo per le misure anti-tratta (Legge n.228/2003, art.12), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale a favore delle vittime; questi finanziamenti sono costituiti dai fondi previsti in base alle disposizioni dell’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 286 del 1998 e dalle somme derivanti dalla confisca dei beni e dei patrimoni dei trafficanti condannati per reati di tratta.

Il testo normativo prevede anche l’istituzione di un programma speciale di assistenza per le vittime che garantisce un primo intervento che comprende vitto, alloggio e cure mediche nei limiti delle risorse di un fondo speciale, diverso da quello per le misure anti-tratta, che ammonta a 2,5 milioni di euro. (Legge n.228/2003, art.13)

Inoltre, la legge sulle "misure contro la tratta di persone", stabilisce all’articolo 14 una serie di azioni atte alla prevenzione di questo crimine:

«Al fine di rafforzare l’efficacia dell’azione di prevenzione nei confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli affari esteri definisce le politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai predetti reati tenendo conto della collaborazione da essi prestata e dell’attenzione riservata dai medesimi alle problematiche della tutela dei diritti umani e provvede ad organizzare, d’intesa con il Ministro della pari opportunità, incontri internazionali e campagne di informazione anche all’interno dei Paesi di prevalente provenienza della vittime del traffico di persone. (...)». (Legge n.228/2003, art.14)

Già l’articolo 18 del Testo Unico sull’Immigrazione, intitolato Soggiorno per motivi di protezione sociale, prevedeva e disciplinava il rilascio del permesso di soggiorno ai fini della protezione sociale dei cittadini stranieri extra-comunitari vittime di tratta, e offriva loro la possibilità di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di organizzazioni criminali, partecipando a programmi di assistenza e integrazione sociale. (Decreto Legislativo n. 286/98, art. 18)

L’articolo 18, prevedendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, ne sottolinea le profonde differenze non solo di disciplina, ma soprattutto di ratio e di finalità rispetto alla normativa che lo ha preceduto, il decreto legge 477/1996. (On the road, 2002, p. 33) L’elemento che maggiormente emerge è costituito dall’aspetto della premialità inteso distintamente nei due testi normativi in quanto in uno è diretto all’inserimento dello straniero immigrato nella società e nell’altro è legato, se non vincolato, alle esigenze processuali relative alle dichiarazioni rilasciate dal soggetto.

Infatti, il decreto legge n. 477 del 1996 prevedeva il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno allo straniero che si trovava in situazioni di grave pericolo, solo nei casi in cui lo stesso collaborasse attraverso le proprie dichiarazioni a indagini di polizia o in giudizio.

Si trattava di uno strumento premiale che andava a tutelare soprattutto l’incolumità e la sicurezza dello straniero che collaborava con la giustizia italiana ed era quindi un provvedimento diretto maggiormente alla lotta contro la criminalità e non alla protezione ed integrazione delle vittime. (On the road, 2002, p. 35)

Le condizioni previste da questo provvedimento per il rilascio del permesso di soggiorno erano costituite dai seguenti fattori (On the road, 2002, p. 36-37):

Un ulteriore elemento di differenza è ravvisabile nel fatto che il permesso di soggiorno previsto dal decreto legge n. 477/1996, della durata di un anno, poteva essere prorogato solo per esigenze processuali e di sicurezza, e revocato quando venivano a mancare le condizioni previste per il rilascio, nel caso in cui cessassero le esigenze processuali o di sicurezza e nel caso in cui lo straniero osservasse una condotta incompatibile con la sua permanenza in Italia.

Successivamente, l’articolo 18 del Testo Unico sull’Immigrazione ha ripreso quanto già citato all’articolo 16 dalla Legge n. 40 del 6 marzo 1998, la cosiddetta legge Turco­-Napolitano, e prevede che:

«Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento penale per taluno dei delitti di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore anche su proposta del Procuratore della Repubblica, (...)rilascia uno speciale permesso di soggiorno (...)» (Decreto Legislativo n. 286/98, art. 18, primo comma)

(L’articolo 3 della citata Legge 20 febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin), "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui" elencava quali reati: il reclutamento di persone al fine di sfruttarne la prostituzione, l’induzione e l’agevolazione a recarsi in altro Stato al fine di esercitarvi la prostituzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione altrui e l’organizzazione di attività con lo scopo di reclutare persone da destinare alla prostituzione).

Le disposizioni del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 286/1998, stabiliscono che vi sono due percorsi per poter ottenere il titolo di soggiorno ovvero un percorso giudiziario, in cui è protagonista il pubblico ministero, e un percorso sociale, in cui i servizi sociali, le associazioni e l’ente locale godono di un maggiore rilievo. L’aspetto di fondamentale importanza riguarda il fatto che entrambi i percorsi permettono di ottenere in seguito un permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro e quindi di permanere in Italia.

Questo deve essere considerato un passo importante che conferisce priorità alla protezione delle vittime, incentivando percorsi di uscita dallo sfruttamento e favorendo il superamento da parte di esse di timori e diffidenze verso le istituzioni italiane (On the road, 2002, p. 41) attraverso l’abolizione di quell’aspetto premiale tipico della normativa previgente.

Molteplici sono le problematiche che fanno da sfondo all’articolo 18, prima fra tutte il fatto che la normativa nazionale vigente non permette la regolarizzazione del cittadino straniero extra-comunitario clandestino che si trova sul territorio italiano anche se in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere il titolo di soggiorno, quindi, attualmente, l’articolo 18 rappresenta l’unica norma che consente allo straniero, presente sul territorio nazionale, l’ottenimento del permesso di soggiorno a determinate condizioni e con precisi presupposti. (On the road, 2002, p. 43)

Inoltre, sia a livello nazionale che negli altri paesi europei, non esiste una precisa legislazione sul traffico dei migranti che non coincida essenzialmente con lo sfruttamento sessuale mentre tali traffici, spesso, comportano sfruttamenti diversi, tra cui quello lavorativo: l’articolo 18 interviene quale strumento di lotta a molteplici situazioni di violenza e sfruttamento non solo sessuale. (On the road, 2002, p. 43)

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale avviene nel caso in cui si verifichi la sussistenza delle condizioni citate nel primo comma dell’articolo 18 e nel caso in cui il pericolo sia grave e attuale. La proposta per il rilascio può essere effettuata dal procuratore della Repubblica, nel caso in cui sia in corso un procedimento penale, dai servizi sociali degli enti locali, o da associazioni o da altri enti.

Questo speciale permesso ha la durata di sei mesi, è rinnovabile per un anno o per un periodo superiore, qualora il programma di protezione lo richieda, e permette l’accesso ai servizi assistenziali, allo studio, alla formazione, all’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato. (Decreto legislativo n.286/98, art.18, quinto comma) Da qui la concreta possibilità di avviare un reale inserimento socio-professionale. (On the road, 2002, p. 51)
Il permesso è revocato se il programma di assistenza ed integrazione sociale viene interrotto (in questo caso gli enti locali o i privati accreditati ne daranno comunicazione alla Questura) o nel caso in cui si verifichi , da parte del beneficiario, una condotta incompatibile con le finalità dello stesso o quando vengano a mancare le condizioni che ne permettono il rilascio. Per quanto riguarda l’incompatibilità della condotta con la prosecuzione del percorso, il legislatore non ha fornito gli elementi utili a dare una precisa interpretazione, e quindi viene lasciata discrezionalità agli enti attuatori dei programmi e alle forze dell’ordine. (On the road, 2002, p. 52)

In sintesi si può affermare che l’articolo 18 del Decreto Legislativo 286/1998 persegue due obiettivi: l’inserimento nel percorso sociale e la lotta contro lo sfruttamento.


indice

IL FENOMENO DELLA TRATTA - Estratto dalla tesi di Laurea

A cura di:
Serena Giusquiami
Creation date : 2007-01-14 - Last updated : 2010-01-31

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