Il Giudice Tutelare
Soggetti che possono rivolgersi al Giudice Tutelare
Altri soggetti possono rivolgersi al Giudice Tutelare tra cui:
- altri soggetti pubblici o parenti entro il terzo grado che riscontrino una situazione che necessita tutela del minore
- il coniuge per fare rispettare le prescrizioni relative alle limitazioni di potestà già stabilite dal T.M. per incapacità genitoriale dell’altro genitore, in seguito ad un provvedimento ex art. 333 c.c.
- altri soggetti pubblici o genitori, per particolari visti autorizzatori (TSO, Passaporto), prima analizzati
- genitori naturali (non decaduti dalla potestà) che siano stati precedentemente limitati (ex art. 344 c.c. ) nell’amministrazione dei beni del minorenne da parte del T.M. per acquisire le prescritte autorizzazioni nella gestione degli stessi beni
N.B. Nel caso in cui, invece, i coniugi abbiano divergenze su scelte relative al figlio, la competenza a regolare la decisione più idonea (artt. 316 c.c. 317 c.c.) è affidata al genitore individuato dal T.M., sempre che entrambi i genitori abbiano poteri potestativi sul minore (non ad esempio nel caso di genitore decaduto dalla potestà).
Quando il minore è in affidamento familiare, le scelte ordinarie vengono prese dagli affidatari mentre quelle straordinarie dal genitore naturale e se irreperibile dal Servizio Sociale o, se in struttura, dal Responsabile di Comunità.
Se vi è una apertura di Tutela, le autorizzazioni straordinarie (es. per interventi chirurgici) vengono prese dal Tutore (che fa le veci quindi del genitore), sempre che non riguardino le autorizzazioni che (elencate agli artt. 374 e 375 c.c.) sono di competenza del GT o del TO.
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A cura di:
Dario VinciDocumento soggetto a copyright.