Il Giudice Tutelare
Tutore, curatore e curatore speciale
Il compito del tutore è curare e proteggere il minore, rappresentandolo e sostituendolo nel compimento di tutti gli atti di natura patrimoniale di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per gli atti straordinari necessita il consenso del Giudice Tutelare o del T.O a seconda dei casi (artt. 374 e 375 c.c.).
Il protutore (Art. 360 c.c.) è colui che rappresenta l’interdetto nei casi in cui l’interesse di questo sia in opposizione con l’interesse del tutore. Qualora anche il protutore si trovi in opposizioni d’interesse con l’interdetto il giudice tutelare nomina un curatore speciale. Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore venga a mancare o abbandoni l’ufficio. In quest’ultimo caso, fino alla nomina del nuovo tutore il protutore deve avere cura dell’interdetto e può rappresentarlo compiendo altresì tutti gli atti conservativi e urgenti di amministrazione.
Diversa dalla tutela è la curatela, prevista per i soggetti maggiorenni dichiarati inabilitati o per i minori ultra 16, che diventano emancipati con il matrimonio (disposto su autorizzazione del TM).
Si parla invece di curatore speciale quando una persona è investita dell’esercizio di funzioni analoghe a quelle della curatela ordinaria, ma limitate ad una sfera particolare, oppure alla gestione di un patrimonio separato o di determinati beni. Il carattere speciale può riguardare anche la nomina della persona , che eccezionalmente compete ad autorità diverse dagli organi tutelari, o ad un soggetto privato, come ad esempio ex art.356 c.c., per cui chi fa donazione o testamento a favore di minore può nominargli un curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati o lasciati.
Principali casi di curatela speciale sono quelli del curatore assistente nominato al minore e agli inabilitati , nelle convenzioni matrimoniali; del curatore rappresentante nel caso di conflitto di interessi tra genitori e figli; del curatore dello scomparso e , di recente, in materia di processi penali per abuso sessuale su minori.
All’interno del processo, la legge prevede la nomina di un curatore al minore solo nel giudizio sul disconoscimento di paternità (art.247 c.c.) e nella presentazione della querela quando non vi è chi abbia la rappresentanza del minore di 14 anni o vi sia un conflitto di interessi (art.121 cod. pen); inoltre un curatore è previsto nei casi di conflitto di interessi di natura patrimoniale (art.320 c.c.).
Questa normativa viene integrata dalla giurisprudenza che legittima una previsione di nomina di un curatore speciale in tutte quelle procedure giudiziarie in cui vi può essere un potenziale conflitto di interessi tra il minore e uno o entrambi i genitori (adozione, potestà, attribuzione o mutamento di status, affidamento a uno dei genitori o a terzi).E soprattutto, visto la delicatezza del tema, in materia di abuso, ex artt. 609 decies e 338 cpp.
- Si produce un’elenco riassuntivo dei diversi casi in cui è prevista la nomina di un curatore speciale nell'interesse del minore;
- casi di difetto di rappresentanza (artt. 78,79,80 c.p.c.);
- di conflitto di interessi (art. 78 c.p.c. e 320 c.c.);
- per l'esercizio del diritto di querela (artt.120,121,125,155 c.p.), per la proposizione di querela (art. 338 c.p.p.), per la remissione di querela (art.340 c.p.p.);
- nell'interdizione dai pubblici uffici (art. 28 c.p.);
- nei casi di violenza sessuale (338 cpp);
- nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali (art. 90 c.c. e 165 c.c.);
- nell'opposizione al riconoscimento, nel conflitto tra rappresentante e rappresentati, genitore e figli già riconosciuti e da riconoscere (artt. 250 c.c. e ss.);
- nel disconoscimento di paternità (art.244 c.c.);
- nell'impugnazione del riconoscimento di paternità o maternità per difetto di veridicità (artt. 263 c.c. e ss. e art. 74 L. 184/83);
- per la sostituzione dei genitori in caso di atti di straordinaria amministrazione (art. 321 c.c.);
- nella rimozione dall'amministrazione di entrambi i genitori quando il patrimonio del minore è male amministrato (art. 334c.c.);
- nella tutela: per conflitto d'interessi tra fratelli (art. 347 c.c.), per la donazione e disposizione testamentaria (artt. 356 e 366 c.c.), per l'opposizione d'interessi tra tutore e protutore (art. 360 c.c.);
- nell'emancipazione (art. 394 c.c.);
- nell'accertamento dello stato di adottabilità, anche se ex l.149/2001 non è più obbligatoria la presenza ma solo facoltativa;
- nel procedimento di divorzio, solo per il convenuto malato di mente o incapace ex art.4 L.898/70 ed anche per l'attore, come sancito dalla Suprema Corte.
Non si prevede la nomina di un Curatore speciale nelle procedure avanti al Tribunale per i Minorenni ex art.. 330 c.c. (decadenza dalla potestà sui figli) ed art. 333 c.c. (condotta del genitore pregiudizievole ai figli), disciplinati con il procedimento ex art. 336 c.c..
Per dette procedure la legge 149/2001 ha stabilito ora il diritto del minore all'assistenza legale sia nelle procedure di adottabilità (art. 8) che nei procedimenti di cui all'art. 336 c.c. (art. 37).
In materia di abuso sessuale (e per i reati procedibili a querela) si prevede, inoltre, la possibilità di nominare un curatore speciale. La norma che disciplina questa possibilità è l'art. 338 cpp (art. 338, 2°, e 3° cpp) che prevede che alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni.
Per assicurare un'adeguata rappresentanza processuale sin dall'inizio delle indagini preliminari (art. 90 cpp), è utile avere, anche nel corso delle indagini, un referente giuridico che rappresenti il minore, in modo da tenere in considerazione anche le esigenze del minore che spesso non rientrano nella logica processuale. Soprattutto se gli abusanti (anche per omessa tutela da parte del coniuge succube) sono i genitori, il conflitto di interessi che si crea impone la nomina di un curatore speciale.
L'essere organo di vigilanza e di tutela (competenza prevista dalla L. 698/75 e dal DPR 616/77) consente ai Servizi Sociali di poter richiedere di essere nominati curatori speciali del minore vittima di abuso o sospetto abuso, ex art. 338 cpp; ciò permetterebbe loro di individuare tempestivamente un difensore al minore parte lesa (potendosi finanche costituire come parte civile nel processo penale, per richiedere a nome del minore un risarcimento economico per i fatti di reato subiti).
Ovviamente è precisa responsabilità del servizio, nominato curatore speciale del minore, individuare la persona più qualificata ed idonea ad esercitare, nel solo e precipuo interesse del minore, le attività connesse. La stessa Convenzione ONU afferma come sia dovere delle istituzioni garantire che servizi ed operatori che si occupano di minori abbiano una specifica competenza e preparazione.
Il Servizio, quindi, sin dall'inizio delle indagini preliminari ex art. 338 cpp ed art. 121 cp, può chiedere, in relazione alle specifiche esigenze di cura degli interessi del minore, alla Procura ordinaria, che procede, di essere nominato curatore speciale del minore - parte lesa onde fornirgli da subito una difesa legale. La costituzione di parte civile da parte del servizio curatore speciale può avvenire anche per l'eventuale rinvio a giudizio (art. 338, 4° comma, c.p.p.).
Il Servizio potrebbe essere nominato tutore del minore, anche in questo avrà il diritto/dovere di prendersi cura del minore, anche attraverso la nomina di un avvocato per la tutela dei suoi interessi.
Sempre in materia di abuso è prevista, da parte del Giudice, la possibilità di nominare degli "Ausiliari giudiziari" per assistere il minore nelle fasi processuali, ad esempio nella audizione "protetta" dello stesso. Tale compito viene svolto di solito da assistenti sociali o da psicologi (art. 609 decies c.p.).
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A cura di:
Dario VinciDocumento soggetto a copyright.