Il procedimento civile minorile presso il Tribunale per i Minorenni
L’entrata in vigore, in forma integrale, della L.149/2001 in materia di affido e adozione, con particolare riguardo alla procedura volta all’accertamento della dichiarazione di adottabilità del minore (italiano o straniero)
La recente entrata in vigore (1 Luglio 2007), in tutte le sue parti, della L.149/2001 ha portato alla piena applicazione delle procedure volte a tutelare maggiormente gli interessi del minore nei procedimenti che più di frequente lo riguardano.
Tale legge, nella parte entrata da poco in vigore, prevede in sintesi:
- Una sostanziale modifica della procedura della l.184/83 relativa alla dichiarazione dello stato di abbandono di soggetti minorenni (con il venir meno di una fase giudiziale di fronte al TM ed una più lunga fase istruttoria che si conclude con sentenza impugnabile di fronte alla Corte d'Appello)
- all' obbligo per cui , ex art. 37 della citata legge che ha aggiunto un ultimo comma all'art. 336 codice civile, " Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti (sono provvedimenti relativi all'esercizio della potestà genitoriale sui minori), i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge".
Per quanto sopra premesso, minori e genitori hanno diritto al difensore (d'ufficio o di fiducia). Quando però la rappresentanza legale dei minori è affidata a soggetti diversi dai genitori spetterebbe a quest'ultimo soggetto nominare il difensore per il minore.
A seguito di tale situazione, il Comune quando viene nominato Tutore del minore, quindi rappresentante legale dello stesso, riceve una richiesta dal TM di nominare un avvocato per minore.
Per adempiere a tale compito, la soluzione più consigliabile è l'utilizzo di un elenco (che comprenderà avvocati di tutta la regione) di difensori d'ufficio (e disponibili a difendere il minore a spese dello Stato) fornito direttamente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Nell’assenza di un tale elenco, ed essendo il problema attuale e di una certa urgenza, il Servizio Sociale potrà utilizzare la lista dei difensori d'ufficio presso il Tribunale per i Minorenni, con particolare favore per quelli che sono disposti a difendere il minore a Spese dello Stato e che abbiano già svolto il ruolo di curatori speciali in questo tipo di procedimenti.
Tecnicamente i passaggi sono i seguenti:
- Decreto del TM che dispone l’apertura di una procedura volta all'accertamento dello stato di abbandono (quindi di adottabilità) del minore; al contempo i genitori vengono sospesi dalla potestà e viene nominato un tutore (di solito Comune) con l’invito a questo di nominare un avvocato per il minore (lo stesso obbligo avranno i genitori, se non ottemperano gli verrà nominato un avvocato d'ufficio..quindi ora abbiamo un obbligo di difesa... come nel penale).
- Il Tutore provvede ad incaricare un avvocato
- Il Tutore o l’avvocato del minore già nominato provvede a richiedere al Consiglio dell'Ordine degli avvocati l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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A cura di:
Dario VinciDocumento soggetto a copyright.