Il procedimento civile minorile presso il Tribunale per i Minorenni
Mezzi di Gravame a Corte d’Appello e Cassazione
Il Tribunale per i Minorenni in sede civile dispone le proprie decisioni, di norma, nella forma del decreto e solo in pochi casi (es. dichiarazione sullo stato di abbandono oppure accertamento dello stato di paternità) attraverso sentenze. Mentre queste ultime sono sempre impugnabili in Appello e, successivamente, in Cassazione, i decreti non sempre possono essere impugnati nei successivi gradi sopra richiamati.
In particolare non sono ricorribili nemmeno per Appello i decreti provvisori e urgenti (quindi non definitivi) ex art. 336 c.c., per questi si possono chiedere allo stesso TM, finchè ha efficacia il decreto provvisorio stesso, la revoca o la modifica.
I decreti definitivi invece sono sempre ricorribili in Appello, presso l’apposita sezione minorenni. Per l’art. 739 c.p.c "Contro i decreti del giudice tutelare (o del giudice monocratico) si può proporre reclamo con ricorso al tribunale (in sede collegiale), che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti".
Più difficile è invece che un decreto venga impugnato, legittimamente, di fronte alla Corte di Cassazione. Questa ha più volte ribadito (per tutte, sent. Cass. Civ. Sez. I n. 2753/08) che i decreti del TM, ancorchè definitivi, non possono essere impugnati in tale sede in quanto "poiché diretti a tutelare e governare gli interessi dei minori, possono essere revocati in ogni tempo sia per motivi originari sia per motivi sopravvenuti e sono privi dei requisiti di decisorietà e definitività, che legittimerebbe la loro impugnazione in Cassazione".
Tale limite riguarda tutti i decreti aventi ad oggetto la regolamentazione delle potestà genitoriale (art. 336 c.c.), compresi (anche dopo la mod. L.54/06) quelli di competenza ex art. 317 bis sull’affido condiviso in tema di coppie di fatto con prole che intendono non vivere più assieme.
Diversamente, è ammesso il ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con cui il tribunale per i minorenni dichiari efficace in Italia il provvedimento di un'autorità giudiziaria straniera che disponga l'adozione internazionale, devesi, in generale, ritenere ammissibile; ciò in quanto detto provvedimento, pur non rivestendo forma di sentenza, ha natura decisoria e carattere definitivo, poiché dispone con efficacia di giudicato in tema di status delle persone (qualità di genitori e figli adottivi, cittadinanza); né risultano esperibili contro di esso rimedi diversi dal ricorso straordinario de quo ( Sentenza n. 14031 del 30 giugno 2005; Prima Sezione Civile).
Per completezza, si ricorda come in sede penale, invece, i provvedimenti avente ad oggetto minori vengono disposti, di norma, con sentenza, quindi impugnabile in tutti e tre gradi di giudizio ex art. 111 Cost.
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A cura di:
Dario VinciDocumento soggetto a copyright.