Approfondimento sui provvedimenti di diritto civile a tutela dei minorenni
Le notifiche e il deposito delle motivazioni della sentenza
Vista l’importanza del tema, si accennerà in questa sede alla notifica degli atti giudiziari, indispensabile per considerare possibile e valida un’impugnazione del provvedimento del TM. Premettendo che esistono diversi termini per impugnare un atto, in funzione della tipologia, e soffermandoci sui criteri che regolano la notifica, possiamo dire che le notificazioni sono eseguite dall’Ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del PM o del cancelliere.
La notifica avviene con la consegna brevi manu del documento al destinatario, per mezzo posta o per semplice lettura del disposto in sede di udienza alle parti presenti.
Salvo il caso in cui la notifica viene fatta mediante "lettura", questa avviene presso il domicilio del destinatario (o del proprio avvocato dove questi elegge domicilio) e in mancanza, se irreperibile, per mezzo di affissione presso la Casa Comunale (acquistando efficacia in questo caso dal 21esimo giorno della stessa).
L’atto non adeguatamente notificato è annullabile, comportando ad esempio il rinvio di un’udienza perché la parte mancante non ha ricevuto per tempo (i termini cambiano da caso a caso) la notifica di legge. Questo principio trova però un’eccezione nell’art. 156 c.p.c., per il quale la nullità non può essere pronunciata se si raggiunge di fatto il fine della notifica; quindi se il convenuto ad un processo si presenta ugualmente in udienza, pur in mancanza di una valida notifica, questa si considera avvenuta e l’annullabilità sanata.
Formalmente quindi, la lettura e l’eventuale consegna di un decreto ai genitori destinatari da parte dei Servizi Minori non equivale ad una notifica di legge.
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A cura di:
Dario VinciDocumento soggetto a copyright.