Il procedimento civile minorile presso il Tribunale per i Minorenni
Competenza territoriale
E’ del T.M. del luogo in cui il minore dimora abitualmente, anche se non coincidente con la residenza del genitore.
L’inizio del procedimento
Avviene su ricorso del genitore, dei parenti entro il sesto grado o del P.M. presso il T.M. (quest’ultima tipologia, nella maggior parte dei casi).
Il T.M. può aprire d’ufficio un procedimento solo eccezionalmente nei casi molto urgenti ( art. 336 comma 3), ma di regola è il P.M. che ha l’iniziativa processuale a protezione del minore e quindi la legittimazione ad agire.
I servizi degli enti locali non hanno diretta legittimazione ad agire: essi possono solo segnalare il caso al P.M. presso il T.M., il quale - dopo avere effettuato un’inchiesta preliminare (ad es. chiedendo un approfondimento al S.S.) - deciderà se fare ricorso, individuando la tipologia d’intervento che appare più utile e praticabile nell’interesse del minore.
Il minore non è legittimato ad invocare in via diretta l’intervento del giudice (TM): può solo rivolgersi personalmente al P.M. che, se ne riterrà esistenti i presupposti, assumerà l’iniziativa per aprire il procedimento.
La fase istruttoria
Ricevuto il ricorso dell’interessato, ovvero la richiesta del P.M., si apre la fase istruttoria.
Il presidente nomina il giudice relatore, che - in base alla prassi vigente nei T.M. - cura la fase istruttoria per poi riferire in Camera di Consiglio al momento della decisione, che viene presa dal Tribunale nella sua formazione collegiale (due giudici togati e due giudici onorari).
L’istruttoria è svolta di solito da un giudice togato, ai G.O. possono però essere delegate singole attività istruttorie (es. audizione dei genitori o del minore).
Le fonti di informazione del giudice
La legge dice solo che l’istruttoria ha luogo attraverso l’ "assunzione di informazioni".
La più importante fonte di informazioni sono le relazioni dei Servizi. Ci si può inoltre avvalere degli organi di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia, G.d.F.). In determinati casi può essere opportuno nominare un C.T.U. (consulente tecnico d’ufficio). In questa ipotesi la sua ammissibilità deve essere deliberata dal Collegio giudicante.
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A cura di:
Dario VinciDocumento soggetto a copyright.