Il procedimento civile minorile presso il Tribunale per i Minorenni
Le garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa
Esse si esplicano mediante:
- l’audizione obbligatoria dei genitori: la convocazione dei genitori davanti al giudice deve contenere l’indicazione seppur sommaria dei motivi e un termine congruo per la comparizione, in modo da consentire loro di capire i motivi della convocazione e quindi di difendersi; quando il procedimento è iniziato con ricorso di una parte privata, esso deve essere notificato all’altra parte a cura del ricorrente.
- Il dovere di essere assistiti da un difensore: tale obbligo è stato previsto ex l.149/2001 (parte entrata in vigore il 1 luglio 2007) per i procedimenti ex art. 336 c.c. e per quelli relativi all’accertamento dello stato di adottabilità del minore. Soltanto per questi secondi, nella pratica, i TM sono concordi a prevedere l’obbligo di nominare sempre, anche d’ufficio, difensori per il minore e i genitori.
- la possibilità di conoscere le informazioni assunte dal giudice e quindi di esaminare il fascicolo: è un punto molto discusso e delicato. La possibilità di richiedere il rilascio di copia degli atti del fascicolo presuppone, anzitutto, la costituzione in giudizio mediante un difensore, che deve cioè depositare la delega dell’interessato a rappresentarlo in quel procedimento.
Recenti sentenze non ritengono estensibile la possibilità di secretare la documentazione in procedimenti civili minorili (come invece capita per le indagini penali), questo porta all’illegittimità di prassi, al momento operanti dei tribunali minorili, ove ad esempio vi siano parallele esigenze di procedure penali in corso, come accade quando il T.M. interviene (in sede civile) a tutela di bambini parti lese di reati di maltrattamento o abuso sessuale.
Più in generale, i giudici minorili per prassi tendono a ritenere sconsigliabile il rilascio di copia integrale degli atti mentre sono in corso gli accertamenti civili, perché la visione integrale degli atti sin dall’inizio anzitutto non è richiesta dalla necessità di difendersi (potendo gli atti essere archiviati ) e poi perché può compromettere il risultato delle indagini, può esasperare la conflittualità delle parti (a danno del minore) e può non tutelare gli assistenti sociali (esposti a minacce, ricatti, ecc.), che potrebbero non riferire i fatti con obiettività per paura di ritorsioni dei genitori.
Da tali argomentazioni si farebbe discendere la conseguenza che il ricorrente non abbia il diritto di estrarre copia degli atti nei procedimenti non contenziosi davanti al T.M. (in sede civile) prima della decisione finale o prima che il T.M. emetta il provvedimento che conclude il procedimento. Tale diritto sussisterebbe invece dopo l’emanazione del provvedimento definitivo, in modo da consentire di proporre reclamo in Corte d’Appello.
Al momento però, stando al diritto vigente, i difensori delle parti che si costituiscono in giudizio (solo in questo caso quindi) avrebbero diritto di vedere le "carte" in possesso del giudice (es. relazioni dei Serv. Soc.). A tal fine risulterebbe consigliabile per gli Ass. Sociali porre in tale relazioni sole comunicazioni di tipo civile, relative alle capacità del genitore, rinviando invece alla procura ordinaria le ipotesi di rilievo penale, per non inquinare le prove di eventuali indagini penali.
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A cura di:
Dario VinciDocumento soggetto a copyright.