Il procedimento civile minorile presso il Tribunale per i Minorenni
I provvedimenti temporanei ed urgenti
La legge dice che il Tribunale, in caso di urgente necessità, può adottare anche d’ufficio provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio (art. 336 u.c. c.c.).
Si tratta di provvedimenti incidentali adottati nel corso della procedura che essi non concludono, per assicurare comunque una protezione immediata al minore in difficoltà, anche se non è stata valutata appieno la situazione.
Possono anche essere assunti senza avere ancora sentito i genitori, che dovranno però essere convocati subito dopo l’emissione del decreto urgente. Tali provvedimenti provvisori rimangono in vita finché non sopravvengono i provvedimenti definitivi che li sostituiscono.
La giurisprudenza tende ad escludere che essi possano essere reclamati davanti alla Corte d’Appello, purché però siano effettivamente provvisori ed urgenti, e cioè sia (anche solo implicitamente) previsto un termine di durata (ad es. fino all’esito di una particolare indagine demandata al servizio o ad un consulente). E’ pertanto molto criticata la prassi dei T.M. di abusare dei provvedimenti provvisori, che vengono spesso "dimenticati" fino a diventare di fatto "definitivi".
Solo nei casi di urgente necessità il Tm può intervenire d’ufficio, quindi il Servizio Sociale potrebbe segnalare in tali eccezionali ipotesi direttamente allo stesso TM (e non alla Procura Minorile) eventuali situazioni di pregiudizio relative ad un minore di cui sia venuto a conoscenza.
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A cura di:
Dario VinciDocumento soggetto a copyright.