Approfondimento sui provvedimenti di diritto civile a tutela dei minorenni
Caso di minore che per separazione dei genitori viene affidato ad uno solo di essi
Nel caso di affido (condiviso o esclusivo), senza alcun tipo di decadenza, la titolarità della potestà rimane in capo ad entrambi i genitori anche se l'esercizio di questa per le questioni ordinarie è in capo al genitore affidatario. Le scelte più importanti, invece, sono prese da entrambi i genitori di comune accordo. Se poi non riescono a trovare un accordo comune su queste decisioni possono ricorrere al giudice della separazione.
Diversamente, nel caso in cui alla separazione legale fra i coniugi si associ anche una decadenza di potestà, l’altro genitore è titolare in modo esclusivo della potestà.
Per una migliore classificazione delle decisioni ordinarie e straordinarie sulla vita del minore possiamo riferirci all'Art. 5 commi 1 e 3 l. 183/84 come modificato dalla 149/2001.
Eventuali disattendimenti (anche in materia di assegno di mantenimento del minore) alle prescrizioni del giudice della separazione (o del T.M. per le coppie di fatto) è risolto dal giudice che ha disposto l’affidamento (quindi T.O per le coppie sposate e T.M. per quelle unite di fatto).
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Approfondimento sui provvedimenti di diritto civile a tutela dei minorenni
- La potestà genitoriale
- Decadenza o limitazione della potestà genitoriale
- Caso di minore che per separazione dei genitori viene affidato ad uno solo di essi
- I provvedimenti a tutela del minore
A cura di:
Dario VinciDocumento soggetto a copyright.