La segnalazione dei Servizi Sociali al Tribunale per i Minorenni
Si possono segnalare direttamente al Tribunale per i Minorenni i casi di assoluta urgenza in cui bisogna assumere un provvedimento immediato, nello spazio di poche ore (art. 336 co.3 c.c.). Questa possibilità deriva dal fatto che qui il TM è titolato a procede d’ufficio, quindi senza ricevere la segnalazione dal PM (a cui di solito sono fatte le comunicazioni dei servizi).
Tale procedura straordinaria ha la particolarità che, ove il Tribunale per i minorenni non ravvisi l’assoluta urgenza, la segnalazione viene rinviata al procuratore della Repubblica per i minorenni perché valuti se assumere l’iniziativa. (Con la piena entrata in vigore dal 1 luglio 2007 della L.149/2001, il TM non può procedere d’ufficio nell’apertura dei procedimenti volti ad accertare lo stato di abbandono di un minore).
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Provvedimenti a tutela dei minorenni (servizi sociali e tribunali)
- I Rapporti dei Servizi Sociali con le Autorità Giudiziarie (Giudici e Magistrati)
- Le possibili relazioni Servizi-Autorità Giudiziaria
- La segnalazione dei Servizi Sociali al Tribunale per i Minorenni
- La segnalazione dei Servizi Sociali al Giudice Tutelare
A cura di:
Dario VinciDocumento soggetto a copyright.