Servizi Sociali e Tribunali
Le possibili relazioni Servizi-Autorità Giudiziaria
In questa logica di collaborazione dei Servizi Sociali locali con l’Autorità giudiziaria, concetto in cui rientrano le figure sia dei Magistrati giudicanti che di quelli inquirenti (dunque Giudici e P.M.), si possono delineare le casistiche più comuni nelle quali i Servizi agiscono:
per atti obbligati
- rispondono alle richieste del Magistrato (T.O, T.M. o P.M. ) attraverso relazioni sul minore o indagili sociali
- relazionano ogni 6 mesi sui minori sottoposti ad affidamento (Familiare o in Comunità) al G.T. o al T.M.(al primo se trattasi di affidamento consensuale, al secondo se giudiziale). Il termine di 6 mesi può essere anticipato se si tratta di comunicazioni urgenti
- segnalano al P.M. della Procura per minorenni:
- il caso di presumibile abbandono del minore ( art. 9 comma 1 L. 184/83);
- la conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio (tra cui non solo quelli commessi di soggetti adulti, ma anche da minorenne o anche a danno di un minore straniero vittima dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio ex l.269/98-art. 25 bis co1 RDL n. 1404/1934)
- quando occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità o in istituto oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione (art. 4 co.5 l. 184/83)
- l’intervento a favore di un minore a norma dell’art. 403 c.c.
- devono comparire, se chiamati di fronte al Giudice (minorile od ordinario), a rispondere di fatti di loro conoscenza, seppur nei limiti del segreto professionale e del D.LGS. 196/2003 sulla privacy.
e per atti facoltativi, secondo la propria discrezionalità
- segnalano al P.M. della Procura per minorenni le situazioni a rischio che esigono un intervento di protezione operando sulla potestà dei genitori, secondo il dovere di vigilanza sulle realtà sociali (ex dpr 616/77, l. 328/2000 e l. 216/91 art. 1 co.2) . Queste segnalazioni sono facoltative perché la segnalazione avviene non al manifestarsi di una condizione obiettiva (es. conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio) ma per una valutazione discrezionale del Servizio
- Segnalano al T.O. i casi di pregiudizio del minore in cui siano presenti comportamenti di adulti che fanno sospettare la possibile commissione presente o passata di fattispecie di reato a danno di minorenni.
- Ogni altra comunicazione che i servizi possono inviare all’A.G. pur senza alcuna previsione di legge, si pensi al confronto con questa prima di procedere ad un provvedimento ex art. 403 c.c.
N.B.: Quando si parla di interventi a protezione da parte dell’autorità giudiziaria dei minori ci si riferisce ai procedimenti che hanno per oggetto la potestà dei genitori. L’art. 336, regolando tutti questi procedimenti (artt. 330,332,333,334,335), non prevede che i servizi sociali siano legittimati ad agire.
Le segnalazioni dei casi ordinari vanno infatti dirette alla Procura della Repubblica per i minorenni che, quale parte pubblica, ha la legittimazione processuale per la tutela dei diritti dei minori e degli incapaci anche in via d’urgenza (art. 73 O.G., art. 336 c.c.). In altri casi però le segnalazioni vanno fatte al G.T. o al Giudice del T.M.
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Provvedimenti a tutela dei minorenni (servizi sociali e tribunali)
- I Rapporti dei Servizi Sociali con le Autorità Giudiziarie (Giudici e Magistrati)
- Le possibili relazioni Servizi-Autorità Giudiziaria
- La segnalazione dei Servizi Sociali al Tribunale per i Minorenni
- La segnalazione dei Servizi Sociali al Giudice Tutelare
A cura di:
Dario VinciDocumento soggetto a copyright.