Il Tribunale Ordinario
Risoluzione di controversie tra coniugi derivanti dal non rispetto di accordi di separazioni legali
Delle controversie successive a decisioni del T.O. o del T.M. relative all’affidamento e alla relativa regolamentazione dei rapporti genitori/figli, successivamente a separazioni personali, sono sempre competenti gli stessi organi che li hanno emanati (quindi T.O. e T.M.).
Nel caso in cui invece l’esercizio della potestà dei genitori sul minore è stato disciplinato dal T.M. nell’ambito di un procedimento di limitazione di potestà per incapacità genitoriale, ex art. 333 c.c.(e quindi non di separazione), la competenza a dirimere le controversie spetta al Giudice Tutelare, ex art. 337 c.c.
Con la nuova normativa (art. 709 ter c.p.c) il G.T. ha perduto quindi la competenza (stabilita dall’art. 337 c.c.) a regolare l’esercizio della potestà genitoriale disciplinata all’interno di una separazione legale dal T.O. o dal T.M. per una coppia di fatto che non voglia più vivere assieme. Nella prassi non tutti i TM e i GT condividono tale interpretazione, intendendo la competenza del GT ancora esistente anche nella risoluzione di inosservanze di regolamentazioni disciplinate dal TM all’interno di una coppia di fatto che decide di non vivere più assieme e dove sia al contempo presente una prole.
E’ pacifica invece la competenza del GT ad essere adito dai genitori (o solo uno di essi) non contenti dell’operato del Servizio Sociale, nell’attuazione di una regolamentazione dei rapporti con il proprio figlio minore disposta dal Giudice (sia esso TO o TM), nell’ambito di una separazione.
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A cura di:
Dario VinciDocumento soggetto a copyright.