Il Tribunale Ordinario
La l. 54/06: il principio dell’affido condiviso
Per la nuova L. 54/2006, che riforma parte degli articoli del codice civile in materia di separazione legale, la potestà dovrebbe essere esercitata, tranne i casi in cui ciò sia contrario all’interesse del minore, da entrambi i genitori (c.d. affido condiviso).
Le nuove norme della legge 8 febbraio 2006, n. 54, si fondano sul principio della bigenitorialità, ovvero prevedono come regola, in caso di separazione dei genitori, l’affidamento dei figli ad entrambi i coniugi separati e lasciano, solo come scelta residuale, da parte del giudice, quella dell’affidamento ad un solo genitore. Viene quindi capovolto il precedente sistema monogenitoriale di affidamento dei figli che comprimeva i diritti del genitore non affidatario, spesso escluso dalle scelte importanti relative alla vita e all’educazione dei figli.
La nuova disciplina non vuole però con l’introduzione della condivisione riferirsi necessariamente al fatto che il minore debba vivere a giorni alterni presso la madre o il padre, bensì che entrambi debbano, nell’interesse del minore partecipare, o meglio condividere, le scelte ordinarie e straordinarie che il genitore collocatario del minore decide per il figlio.
Tecnicamente quindi il giudice, di solito, pronunciando la separazione non affida il minore esclusivamente ad uno solo dei genitori ma ad entrambi. Al contempo però spesso dispone che questi sarà collocato (stabilmente) presso uno dei due genitori (di solito la mamma) con diritto di visita dell’altro, secondo quanto stabilito dal giudice considerati i possibili accordi tra i genitori.
Le scelte ordinarie per il minore verranno prese dal genitore dove questo è collocato, pur dovendo tendere alla condivisione da parte dell’altro. Condivisione non vuol dire che la scelta dovrà essere presa congiuntamente con l’altro genitore ma semplicemente condivisa, quindi senza il dissenso dell’altro genitore, che avrà la possibilità di adire al Giudice della separazione se tale condivisione non viene rispettata.
Diversamente, come già in verità disciplinata nella vecchia normativa, rimane in campo ad entrambi i genitori la necessaria congiunta volontà (e non solo condivisione quindi) per le scelte straordinarie relative al minore, si pensi all’iscrizione ad un ciclo di studi o la forma del consenso informato per l’effettuazione di un trattamento sanitario invasivo (del corpo o della mente).
La norma del 2004 prevede inoltre che "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto all’interesse dei figli", quindi potrebbe essere dato, nonostante un affido condiviso , al genitore collocatario esclusivo (tranne il diritto di visita dell’altro) del minore.
Il principio dell’affido condiviso si applica anche per coppie di fatto con prole e anche nel caso di affidamenti di minori in sede di divorzio.
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A cura di:
Dario VinciDocumento soggetto a copyright.