Il Tribunale per i Minorenni
Adottabilità e adozione nazionale (l. 184/83 e mod. l. 149/2001)
Quando i figli sono così gravemente trascurati o maltrattati da ritenere che i genitori non siano in grado di occuparsi adeguatamente di loro, il Tribunale per i Minorenni può dichiararne l’adottabilità.
Una volta che la decisione sia divenuta irrevocabile il giudice provvede ad individuare la coppia, tra quelle che hanno dichiarato la propria disponibilità all’adozione nazionale (tale status vale tre anni dalla proposizione della disponibilità, che può essere rinnovata), che appare più idonea alle necessità del bambino (procedura di abbinamento).
Alla fine del periodo di affidamento preadottivo (normalmente di un anno) viene pronunciata l’adozione, con Sentenza. Si rinvia alla lettura del successivo paragrafo dedicato all’argomento.
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A cura di:
Dario VinciDocumento soggetto a copyright.