Il Tribunale per i Minorenni
Adozione in casi particolari (art. 44 della l. 184/83 mod. l.149/2001)
Può essere dichiarata a favore di minori che abbiano già un consolidato rapporto con gli adottanti per vicende pregresse o perché l’adottante è coniuge di uno dei loro genitori.
L'adozione in casi particolari è disciplinata dall’art. 44 e tutela, nelle prime due lettere, il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi, mentre nelle altre due, i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio.
Le ipotesi in cui si può far ricorso a questo tipo di istituto sono tassativamente previste dalla legge e di norma, tranne alcune eccezioni, l'adottato antepone al proprio il cognome dell'adottante.
Presupposto fondamentale è che i genitori dell'adottando prestino il proprio assenso, qualora siano in condizioni tali da fornirlo.
Nel caso di soggetti decaduti dalla potestà il loro parere dovrà essere acquisito dal giudice, ancorché non vincolante.
I casi contemplati prevedono l’adozione in casi particolari (art. 44) per:
- persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre;
- il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
- i minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3 della legge n. 104/92 (Handicap grave), e siano orfani di entrambi i genitori;
- constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
Nei casi di cui alle lettere a), c),d) l'adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato (anche single). I legami con la famiglia di origine permangono e in tale tipo di adozione gli adottandi non acquistano alcun diritto su eventuali beni del minore adottato. Il minore, invece, è equiparato ai figli legittimi e concorre come ogni altro figlio nella divisione ereditaria dei beni degli adottanti.
Va, infine, precisato che a differenza dell'adozione ordinaria l'adozione in casi particolari può, nei casi previsti dalla legge, essere revocata. Da quanto detto tale tipo di adozione non è legittimante, non recidendo i rapporti con la famiglia di origine.
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A cura di:
Dario VinciDocumento soggetto a copyright.