Il Tribunale per i Minorenni
Competenza amministrativa
Sono procedimenti (rientranti nella tipologia generale della materia civilistica, o comunque non legata a condotte penalmente rilevanti) aperti nei confronti di adolescenti in difficoltà, che gli stessi genitori non riescono più a contenere. In questi casi non si interviene per limitare la potestà genitoriale, ma supportarla, sollecitando gli stessi ragazzi ad assumersi la responsabilità della propria vita.
Il fondamento di questi provvedimenti è l’art. 25 della legge istitutiva dei Tribunale per i Minorenni (R.D. 1404/1934 sostituito sul punto dalla l. 25 luglio 1956, n. 888) anche se ormai depurato dal suo contenuto "rieducativo" che in passato rinviava ad interventi restrittivi (in riformatori ormai da decenni eliminati).
La logica attuale è quella di fornire all’adolescente i cui genitori non sanno esercitarla, una funzione di "contenimento" da parte dei servizi sociali e da parte del Tribunale, finalizzata a consentire un inserimento sociale e ad evitare lo sbocco della crisi adolescenziale in esiti di devianza. Tale intervento può prolungarsi fino ai 21 anni (art. 29). Classico esempio è l’inserimento in Comunità. Superati i 18 anni tale inserimento però deve essere accettato dal minore, libero di interrompere quindi la sua permanenza in qualsiasi momento, essendo già maggiorenne.
La richiesta di un tale procedimento (c.d. prosieguo amministrativo) avviene ad opera dei Servizi Sociali, P.M. o genitori. L’età minima non è prevista, quindi di applica anche agli infraquattordicenni, nella pratica però viene ormai utilizzato per estendere l’inserimento in Comunità oltre il 18esimo e fino al 21esimo anno di età del soggetto.
:: menu ::
- Premessa
- Composizione del tribunale per i minorenni
- Competenza territoriale
- Competenza penale
- Competenza civile
- Competenza amministrativa
A cura di:
Dario VinciDocumento soggetto a copyright.