Il Tribunale per i Minorenni
Competenza civile
In quest’ambito, il Tribunale per i minorenni non è l’unico giudice che si occupa di minorenni, poiché ci sono anche altri giudici che decidono questioni che li riguardano, come ad esempio il Tribunale Ordinario ed il Giudice Tutelare (che fa parte del Tribunale ordinario).
Vi sono però alcune materie di competenza esclusiva del Tribunale per i Minorenni:
- i provvedimenti a tutela dei minori, anche se stranieri purché residenti in Italia, i cui genitori esercitano male la potestà, previsti dagli art.330, 333, 336 del codice civile
- l’affidamento dei figli di genitori non sposati che hanno cessato la convivenza e che sono in situazione conflittuale (ari. 317 bis codice civile)
- l’accertamento e la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità
- il riconoscimento dei figli quando manca il consenso del genitore che per primo li ha riconosciuti
- la legittimazione dei figli nati fuori dal matrimonio
- la decisione sul cognome da attribuire al figlio in caso di riconoscimento in tempi diversi da parte dei due genitori
- le pronunce di interdizione o inabilitazione nell’ultimo anno della minore età, quando sussista l’incapacità di intendere e volere
- l’autorizzazione al matrimonio dei minori, ultra 16enni
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A cura di:
Dario VinciDocumento soggetto a copyright.