Il Tribunale per i Minorenni
Competenza penale
Il Tribunale per i minorenni è giudice di primo grado per tutti i reati commessi da minori di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, nel caso in cui sia accertata una condizione di sviluppo tale da ritenerli in grado di rendersi conto dell’illiceità del fatto commesso e di autodeterminarsi in relazione ad esso.
Il TM giudica (applicando la legge minorile) sui soggetti che commisero il fatto da minorenni, fino al compimento del loro 25esimo anno di età. Inoltre, gli ultradiciottenni, per reati compiuti prima dei 18 anni, rimangono in carico alla Giustizia Minorile fino al compimento dei 21 anni. Al compimento del 21° anno di età il soggetto transita infatti in un Istituto per adulti.
La disciplina in materia penale per i minori è il DPR n.448/88 (codice di procedura penale minorile), il Decreto L.gs. attuativo n.272/89 e, per la parte da questa non disciplinata, il codice di procedura penale degli adulti solo se non pregiudizievole alla tutela del minore. Ricordiamo che per i minori di anni quattordici vige nel nostro ordinamento il principio secondo cui gli stessi non sono imputabili, e quindi anche se commettono dei reati non possono essere condannati.
L’attuale normativa prevede comunque strumenti per far fronte ai pochi casi in cui il comportamento degli infraquattordicenni possa destare un vero e proprio allarme sociale: l’applicazione delle misure di sicurezza ai minori non imputabili che commettano gravi reati e che risultino socialmente pericolosi (ad esempio inserimento presso case famiglia, nella forma della misura di sicurezza).
Di norma, i minori infraquattordicenni sospettati di reati vengono condotti in questura e, ove sia confermata tramite gli accertamenti l’inimputabilità, vengono ritirati dai genitori, ai quali non si contesta alcun addebito. Viene poi fatta una segnalazione all’Ufficio distrettuale del Servizio Sociale del Ministero della Giustizia la cui azione, però, non sempre sortisce effetti; infatti i ragazzi non vengono quasi mai rintracciati e, quando questo avviene, spesso non si presentano alle convocazioni. Dopodichè, non sono previsti altri interventi. Quindi la partecipazione a determinanti progetti (salvo l’applicazione dello strumento penale della misura di sicurezza) è di tipo consensuale.
Superati i 14 anni invece il progetto, essendo collegato alle pena, ha natura coercitiva.
Va inoltre ricordato che il TM in sede penale (art. 32 DPR 448/88) può prendere provvedimenti temporanei di tipo civile, valevoli per un massimo di 30 gg., a protezione del minore. Nei casi più gravi il minore infraquattordicenne può quindi essere allontanato con decreto del T.M., in veste di giudice civile, dalla famiglia naturale e inserito in Comunità o in affidamento familiare.
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A cura di:
Dario VinciDocumento soggetto a copyright.