Codice Deontologico - Responsabilità dell´assistente sociale nei confronti della persona utente e cliente
Titolo III
Capo I: Diritti degli utenti e dei clienti
- L´assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per promuovere la autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto, favorendo l'instaurarsi del rapporto fiduciario, in un costante processo di valutazione.
- Nella relazione di aiuto l´assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti dell´intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni legislative e amministrative.
- L´assistente sociale, nel rispetto della normativa vigente e nell´ambito della propria attività professionale, deve agevolare gli utenti ed i clienti, o i loro legali rappresentanti, nell´accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura che vengano protette le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere di danno agli stessi utenti o clienti.
- L´assistente sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti e dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e deve adoperarsi per contrastare e segnalare all´autorità competente situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico e/o psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti.
- L´assistente sociale che nell´esercizio delle proprie funzioni incorra in una omissione o in un errore che possano danneggiare l´utente o il cliente o la sua famiglia deve informarne l´interessato ed esperire ogni tentativo per rimediare.
- L´assistente sociale deve avere il consenso degli utenti e dei clienti a che tirocinanti e terzi siano presenti durante l´intervento, o informati dello stesso, per motivi di studio, formazione, ricerca.
Capo II: Regole generali di comportamento dell'assistente sociale
- L´assistente sociale deve tenere un comportamento consono al decoro ed alla dignità della professione. In nessun caso abuserà della sua posizione professionale.
- L´assistente sociale deve mettere al servizio degli utenti e dei clienti la propria competenza e abilità professionali, costantemente aggiornate, intrattenendo il rapporto professionale solo fino a quando la situazione problematica lo richieda o la normativa glielo imponga.
- Qualora la complessità di una situazione lo richieda, l´assistente sociale si consulta con altri professionisti competenti. Nel caso l'interesse prevalente dell´utente o del cliente lo esiga, o per gravi motivi venga meno il rapporto fiduciario, o quando sussista un grave rischio per l'incolumità dell´assistente sociale, egli stesso si attiva per trasferire, con consenso informato e con procedimento motivato, il caso ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto. La stessa continuità deve essere garantita anche in caso di sostituzione o di supplenza.
- L´assistente sociale, investito di funzioni di tutela e di controllo dalla magistratura o in adempimento di norme in vigore, deve informare i soggetti nei confronti dei quali tali funzioni devono essere espletate delle implicazioni derivanti da questa specifica attività.
- L´assistente sociale investito di funzioni peritali deve esercitarle con imparzialità ed indipendenza di giudizio.
- Nel rapporto professionale l´assistente sociale non deve utilizzare la relazione con utenti e clienti per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali affettive e sessuali.
Capo III: Riservatezza e segreto professionale
- La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell´utente e del cliente e dovere dell´assistente sociale, nei limiti della normativa vigente.
- La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l´assistente sociale a trattare con riservatezza le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l´esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.
- L´assistente sociale deve adoperarsi perché sia curata la riservatezza della documentazione relativa agli utenti ed ai clienti, in qualunque forma prodotta, salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti, anche se deceduti. Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche deve curare che non sia possibile l´identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento.
- L´assistente sociale è tenuto a segnalare l´obbligo della riservatezza e del segreto d´ufficio a coloro con i quali collabora, con cui instaura rapporti di supervisione didattica o che possono avere accesso alle informazioni o documentazioni riservate.
- L´assistente sociale ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza e non può essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell´esercizio della professione, salvo i casi previsti dalla legge.
- L´assistente sociale ha l´obbligo del segreto professionale su quanto ha conosciuto per ragione della sua professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero professionale, e di non rivelarlo, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi:
- rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, psichiche o ambientali;
- richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell´incapace nell´esclusivo interesse degli stessi;
- autorizzazione dell´interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione;
- rischio grave per l´incolumità dell´assistente sociale.
- La collaborazione dell´assistente sociale alla costituzione di banche dati deve garantire il diritto degli utenti e dei clienti alla riservatezza, nel rispetto delle norme di legge.
- L´assistente sociale nel rapporto con enti, colleghi ed altri professionisti fornisce unicamente dati e informazioni strettamente attinenti e indispensabili alla definizione dell´intervento.
- Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l´assistente sociale, oltre che ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni o interviste, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale.
- La sospensione dall´esercizio della professione non esime l´assistente sociale dagli obblighi previsti dal Capo III del presente Titolo ai quali è moralmente e giuridicamente vincolato anche in caso di cancellazione dall´Albo.
indice
- Titolo I
Definizione e potestà disciplinare - Titolo II
Principi - Titolo III
Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della persona utente e cliente - Titolo IV
Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della società - Titolo V
La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti di colleghi ed altri professionisti - Titolo VI
La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro - Titolo VII
La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della professione
Gli Ordini regionali e interregionali degli assistenti sociali sono tenuti ad inviare ai nuovi iscritti all´Albo il Codice deontologico ed a promuovere periodicamente occasioni di aggiornamento e di approfondimento sui contenuti del Codice e sua applicazione.
- Sanzioni disciplinari e procedimento
art. 17 D.M. 11 ottobre 1994, n. 615
art. 9 D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169