Codice Deontologico - La responsabilità dell´assistente sociale nei confronti di colleghi ed altri professionisti
Titolo V
Capo I: Rapporti con i colleghi ed altri professionisti
- L´assistente sociale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, sostenendo in particolare i colleghi che si trovano all´inizio dell´attività professionale. Si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell´interesse dell´utente, del cliente e della comunità professionale.
- L´assistente sociale che, a qualsiasi titolo, stabilisca un rapporto di lavoro con colleghi ed organizzazioni pubbliche o private, si adopera affinché vengano rispettate le norme etico-deontologiche che ispirano la professione; fornisce informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e di intervento.
- L´assistente sociale che venga a conoscenza di fatti, condizioni o comportamenti di colleghi o di altri professionisti, che possano arrecare grave danno a utenti o clienti, ha l´obbligo di segnalare la situazione all´Ordine o Collegio professionale competente.
indice
- Titolo I
Definizione e potestà disciplinare - Titolo II
Principi - Titolo III
Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della persona utente e cliente - Titolo IV
Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della società - Titolo V
La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti di colleghi ed altri professionisti - Titolo VI
La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro - Titolo VII
La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della professione
Gli Ordini regionali e interregionali degli assistenti sociali sono tenuti ad inviare ai nuovi iscritti all´Albo il Codice deontologico ed a promuovere periodicamente occasioni di aggiornamento e di approfondimento sui contenuti del Codice e sua applicazione.
- Sanzioni disciplinari e procedimento
art. 17 D.M. 11 ottobre 1994, n. 615
art. 9 D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169