Codice Deontologico - La responsabilità dell´assistente sociale nei confronti dell´organizzazione di lavoro
Titolo VI
Capo I: L´assistente sociale nei confronti dell´organizzazione di lavoro
- L´assistente sociale deve chiedere il rispetto del suo profilo e della sua autonomia professionale, la tutela anche giuridica nell´esercizio delle sue funzioni e la garanzia del rispetto del segreto professionale e del segreto di ufficio.
- L´assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell´organizzazione di lavoro, all´efficacia, all´efficienza, all´economicità e alla qualità degli interventi e delle prestazioni professionali.
Deve altresì contribuire all'individuazione di standards di qualità e alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione. - L´assistente sociale non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che comportino azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice o che siano in contrasto con il mandato sociale o che possano compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza agli utenti e ai clienti.
- L´assistente sociale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo adeguati a realizzare interventi qualificati ed efficaci, in un ambiente idoneo a tutelare la riservatezza dell´utente e del cliente.
- L´assistente sociale deve segnalare alla propria organizzazione l'eccessivo carico di lavoro o evitare nell´esercizio della libera professione cumulo di incarichi e di prestazioni quando questi tornino di pregiudizio all´utente o al cliente.
- L´assistente sociale che svolge compiti di direzione o coordinamento è tenuto a rispettare e sostenere l´autonomia tecnica e di giudizio dei colleghi, a promuovere la loro formazione, la cooperazione e la crescita professionale, favorendo il confronto fra professionisti. Si adopera per promuovere e valorizzare esperienze e modelli innovativi di intervento, valorizzando altresì l'immagine del servizio sociale, sia all'interno, che all'esterno dell'organizzazione.
- Il rapporto gerarchico funzionale tra colleghi risponde a due livelli di responsabilità: verso la professione e verso l´organizzazione e deve essere improntato al rispetto reciproco e delle specifiche funzioni. Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della professione, l´assistente sociale risponde ai responsabili dell´organizzazione di lavoro per gli aspetti amministrativi, salvaguardando la sua autonomia tecnica e di giudizio.
- L´assistente sociale deve richiedere opportunità di aggiornamento e di formazione e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale.
indice
- Titolo I
Definizione e potestà disciplinare - Titolo II
Principi - Titolo III
Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della persona utente e cliente - Titolo IV
Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della società - Titolo V
La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti di colleghi ed altri professionisti - Titolo VI
La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro - Titolo VII
La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della professione
Gli Ordini regionali e interregionali degli assistenti sociali sono tenuti ad inviare ai nuovi iscritti all´Albo il Codice deontologico ed a promuovere periodicamente occasioni di aggiornamento e di approfondimento sui contenuti del Codice e sua applicazione.
- Sanzioni disciplinari e procedimento
art. 17 D.M. 11 ottobre 1994, n. 615
art. 9 D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169