SERVIZIO SOCIALE: Codice deontologico
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Responsabilità dell’assistente sociale nei confronti della società
Capo I
Partecipazione e promozione del benessere sociale33.- L’assistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti; in particolare riconosce e sostiene la famiglia quale risorsa primaria.
34.- L’assistente sociale deve contribuire a sviluppare negli utenti e nei clienti la conoscenza e l’esercizio dei propri diritti-doveri nell’ambito della collettività, promuovere e sostenere processi di maturazione e responsabilizzazione sociale e civica, favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergie e aiutino singoli e gruppi, anche in situazione di svantaggio.
35.- Nelle diverse forme dell’esercizio della professione l’assistente sociale non può prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto culturale e di valori, identificando le diversità e la molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere.
36.- L’assistente sociale deve contribuire alla promozione, allo sviluppo ed al sostegno di politiche sociali integrate favorevoli alla emancipazione di comunità e gruppi marginali e di programmi finalizzati al miglioramento della loro qualità di vita.
37.- L’assistente sociale ha il dovere di porre all’attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di deprivazione e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati
38.- L’assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi in campo sociale, sia privati che pubblici, e ricercarne la collaborazione per obiettivi e azioni comuni che rispondano in maniera articolata, integrata e differenziata a bisogni espressi, superando la logica della risposta assistenziale e contribuendo alla promozione di un sistema di rete integrato.
39.- L’assistente sociale deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui servizi a favore delle persone per l’accesso e l’uso delle risorse e delle opportunità per tutti.
40.- In caso di calamità pubblica o di gravi emergenze sociali, l’assistente sociale si mette a disposizione dell’amministrazione per cui opera o dell’autorità competente, contribuendo per la propria competenza a programmi e interventi diretti al superamento dello stato di crisi.
Titolo I - Definizione e potestà disciplinare
Titolo II - Principi
Titolo III - Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della persona utente e cliente
Titolo IV - Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della società
Titolo V - La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti di colleghi ed altri professionisti
Titolo VI - La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro
Titolo VII - La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della professione
Disposizioni finali: Gli Ordini regionali e interregionali degli assistenti sociali sono tenuti ad inviare agli iscritti all'Albo il Codice deontologico ed a promuovere periodicamente occasioni di aggiornamento e di approfondimento sul Codice.
Sanzioni disciplinari e procedure - art.17 DM 615/94