SERVIZIO SOCIALE: Definizioni
Accreditamento
Per accreditamento istituzionale si intende l’atto con il quale si riconosce ai soggetti già autorizzati all’esercizio di attività sanitarie lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
I requisiti specifici, oltre che di tipo strutturale, tecnologico ed organizzativo, prevedono l’adeguatezza delle competenze professionali necessarie, ai servizi che possono essere acquisiti e l’attivazione del monitoraggio di percorsi critici individuati per ciascuna disciplina.
Assistente Sociale
"L'assistente sociale è un operatore sociale che, agendo secondo i principi, le conoscenze e i metodi specifici della professione, svolge la propria attività nell'ambito del sistema organizzato delle risorse messe a disposizione dalla comunità, a favore di individui, gruppi e famiglie, per prevenire e risolvere situazioni di bisogno, aiutando l'utenza nell'uso personale e sociale di tali risorse,
organizzando e promuovendo prestazioni e servizi per una maggiore rispondenza degli stessi alle particolari situazioni di bisogno e alle esigenze di autonomia e responsabilità delle persone, valorizzando e questo scopo aiuta le risorse della comunità." (Ministero dell'Interno-Divisione generale dei Servizi Civili- "Gli operatori sociali- Urgenza di una normativa, Roma 1984)
Assistenza Domiciliare (SAD)
Attività di sostegno alle famiglie con disabile, a favore di minori privi della figura materna, a favore di anziani soli (per aiutarli nella gestione personale e della casa al fine di consentire loro di continuare a vivere autonomamente nel proprio domicilio), a favore di disabili psichici con finalità di sostegno e aiuto alla famiglia attraverso la presenza, per alcune ore settimanali, di un’assistente domiciliare;
Assistenza domiciliare integrata (ADI)
Il servizio si rivolge a soggetti di qualsiasi età che hanno necessità di essere assistiti continuamente. Prevede interventi sociali (pulizia dell’abitazione, supporto psicologico, disbrigo di pratiche amministrative, telesoccorso, ecc.) e interventi sanitari (assistenza medica, generica e specialistica, assistenza infermieristica, assistenza riabilitativa, ecc.) resi al domicilio del soggetto. Questo tipo di Assistenza domiciliare viene definita “integrata” perché, per il suo corretto funzionamento, necessita dell’integrazione dell’aspetto sanitario con quello sociale.
Atto e provvedimento amministrativo
(Organizzazione).
Manifestazioni di volontà attraverso le quali la pubblica amministrazione, gli uffici e gli organi della pubblica amministrazione dispiegano la propria attività.
Tali attività sono indirizzate a soggetti determinati e sono in grado di apportare una modificazione unilaterale nella sfera giuridica degli stessi, mediante la costituzione, la modificazione o l'estinzione di determinate situazioni giuridiche.
Sono manifestazioni di volontà espresse dagli organi, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi proprio della pubblica amministrazione.
Gli elementi esseziali sono: l'agente, il destinatario, la volontà, l'oggetto, il contenuto, la finalità e la forma.
Mandato Sociale
Dover essere della professione e dell'assistente sociale in rapporto ai bisogni dei singoli e della colletività, in conformità con i principi, gli obiettivi e i valori.
Modello
Nelle scienze sociali, il modello è una struttura che indirizza l'osservazione, l'analisi, la descrizione, l'interpretazione dei fenomeni e guida l'intervento e la sua valutazione.
Organo
(Organizzazione).
Persona o complesso di persone che esercita una pubblica potestà (funzione) e che ha la capacità di impegnare l'ente verso terzi.
Potere di rimostranza
(Organizzazione).
Indica la possibilità di interloquire in merito ad un ordine d'ufficio. Se l'ordine è rinnovato per iscritto l'operatore ha il dovere di darvi esecuzione a meno che l'atto da eseguire non sia vietato dalla legge penale o sia un illecito amministrativo.
Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale
Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.
(D.P.C.M. 14 febbraio 2001- Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie)
Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria
Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso:
a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente.
Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza.
(D.P.C.M. 14 febbraio 2001 -Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie)
Prestazioni socio-sanitarie
Le prestazioni socio-sanitarie sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché la sua durata.
Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene conto degli aspetti inerenti a:
a) funzioni psicofisiche;
b) natura delle attività del soggetto e relative limitazioni;
c) modalità di partecipazione alla vita sociale;
d) fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno e nel suo superamento.
(D.P.C.M 14 febbraio 2001 -Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie)
Prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria
Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza.
(D.P.C.M. 14 febbraio 2001 -Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie)
Principio di Sussidiarietà
Deriva dal latino "subsidiari" che significa "portare aiuto".
E' il criterio di distribuzione delle competenze tra lo Stato e le autonomie locali (sussidiarietà verticale) per cui deve agire per primo l'ente più vicino al cittadino.
La collaborazione tra gli enti locali e le risorse formali ed informali del territorio per offrire servizi e prestazioni viene invece definita come sussidiarietà orizzonatale.
Il principio di sussidiarietà è stato formalmente introdotto nell'ordinamenti italiano dalla Legge 15 marzo 1997, n°59 (Bassanini) "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
Procedimento amministrativo
(Organizzazione).
E' l'insieme di una pluralità di atti susseguenti e diversi tra loro, che nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia sono destinati allo stesso fine, e cioè alla produzione degli effetti giuridici propri di una determinata fattispecie.
Rapporto di pubblico impiego
(Organizzazione).
Rapporto di lavoro il cui una persona fisica pone volontariamente la propria attività in via continuativa e dietro retribuzione al servizio dello Stato o di un ente pubblico non economico, assumendo particolari diritti e doveri.
DOVERI: fedeltà, diligenza, rettitudine, obbedienza, osservanza del segreto d'ufficio, produttività.
DIRITTI: patrimoniali (stipendio e assegni accessori) e non patrimoniali (all'ufficio, alla qualifica, all'esercizio della funzione).
Rapporto di servizio
(Organizzazione).
Si instaura con l'assunzione e esprime una relazione tra una persona fisica e l'ente che la assume.
Rapporto organico
(Organizzazione).
Rapporto organizzativo di immadesimazione tra un soggetto e l'ufficio presso il quale è collocato.
Sorge con un atto amministrativo detto di assegnazione o incardinazione del soggetto all'ufficio indicato. (Esempio: assistente sociale in un Ser.T. o in un Consultorio).
Responsabilità civile
(Organizzazione).
Si ha la responsabilità civile quando dalla trasgressione dei doveri d'ufficio derici un danno per l'ente pubblico (ad esempio di tipo patrimoniale).
Ne consegue una sanzione con l'obbligo di risarcire il danno, sempre che vi sia dolo o colpa.
Responsabilità dell'operatore
(Organizzazione).
E' conseguente all'inosservanza di norme giuridiche o pregiuridiche da parte degli operatori degli enti pubblici.
Legittima l'erogazione di sanzioni penali, civili ed amministrative a seconda del comportamento antigiuridico posto in essere dall'impiegato.
Responsabilità disciplinare
(Organizzazione).
Quando l'operatore si rende autore di infrazioni degli obblighi commessi al rapporto di pubblico impiego.
Ci sono sei livelli di intervento:
1- rimprovero verbale
2- rimprovero scritto (che rimane agli atti)
3- multa di un importo fino al massimo di quattro ore di restribuzione
4- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni
5- licenziamento con preavviso
6- licenziamento senza preavviso
Responsabilità penale
(Organizzazione).
Si ha la responsabilità penale quando la trasgressione dei doveri d'ufficio da parte dell'operatore assume il carattere di violazione dell'ordine giuridico generale e si concreta in un reato.
Ufficio
(Organizzazione).
Si definisce come il complesso organizzato di sfere di competenze, di persone fisiche, di beni materiali e di mezzi rivolto all'espletamento di un'attività strumentale (conoscitiva, preparatoria ed esecutiva) tale da consentire al titolare dell'organo di porre in essere i provvedimenti per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente. (Esempio: ufficio di Servizio Sociale).
Welfare State
Detto anche stato di benessere, stato assistenziale o stato sociale il welfare state organizza le politiche in tre direzioni:
- garantisce un reddito minimo agli individui e alle famiglie indipendentemente dal valore di mercato del loro lavoro;
- mette singoli e famiglie in condizione di far fronte a contingenze sociali (malattie, vecchiaia, disoccupazione) che li metterebbero in crisi;
- assicura che a tutti i cittadini siano offerti gli stessi standard senza distinzione di status o classe.