Segreto professionale
Segreto d’ufficio
Diritto alla privacy
Segreto professionale:
Il segreto professionale è l’obbligo a non rivelare le informazioni aventi natura di segreto, apprese all’interno del rapporto fiduciario.
Ha un fondamento:
- etico legato al rispetto della persona;
- deontologico sancito come norma di comportamento professionale nel Codice al Capo III Titolo III, con un forte richiamo ad un obbligo di riservatezza;
- giuridico sancito dall’art. 622 del c.p. dalla Legge 675/96 sulla privacy e dalla Legge del 3 aprile 2001 n. 119.
Il segreto professionale tende a proteggere la riservatezza dell’individuo. Nel campo del servizio sociale le notizie date dagli utenti non devono essere propagate.
Il mancato rispetto della riservatezza è punibile a querela della persona offesa, ed è importante sottolineare che, perchè sia reato e quindi punibile occorre:
- la querela della persona offesa
- senza giusta causa, per cui si presuppone che ci sia una giusta causa, cioè quando ci sono interessi maggiori rispetto a quelli tutelati dal segreto professionale;
- se dal fatto può derivare nocumento, cioè pregiudizio, un danno ingiusto cioè contrario al diritto, arrecato al soggetto.
Segreto d’ufficio:
L’art. 28 della L. 241/90 prevede che l’impiegato debba mantenere il segreto d’ufficio (per il personale Ata art. 89 Ccnl 2003). Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti ed operazioni amministrative, in corso o concluse (ad esempio gli esiti di scrutini o esami prima della loro pubblicazione), ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori dalle ipotesi e dalle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso (vedi Trasparenza). Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall’ordinamento.
Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1 (comma 2) e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni (comma 3).
L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento (comma 4).
I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell’àmbito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso (comma 5).
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (comma 7).
Sanzioni amministrative:
Alla violazione del segreto d’ufficio consegue l’irrogazione di sanzioni disciplinari che, graduate secondo la gravità, possono consistere: nella riduzione dello stipendio (articolo 80, lett. f), del D.P.R. n. 3 del 1957), nella sospensione della qualifica per violazione del segreto che abbia prodotto grave danno (articolo 81, lett. d), del D.P.R. n. 3 del 1957), nella destituzione per dolosa violazione dei doveri d’ufficio che abbia provocato grave pregiudizio allo Stato o ad enti pubblici o a privati (articolo 84, lett. d), del D.P.R. n. 3 del 1957).
Diritto alla privacy:
Per "tutela della privacy" si intende il DIRITTO alla protezione dei dati personali disciplinato dalla Legge 675/96 e successive modificazioni dopo esplicita adesione
- alla convenzione di Strasburgo 28 gennaio 1981, n. 108 del Consiglio d’Europa
- agli accordi di Schengen del 14 giugno 1985
- alla direttiva n. 45/46 CE del 1995 del Parlamento Europeo
L’art. 1 comma 1 della L. 675/96 cita testualmente:
"La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla dignità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione".
La legge impone regole e procedure dirette a garantire la custodia e la sicurezza dei dati, pertanto va posta molta attenzione, oltre agli aspetti etici e di sostanza, anche gli aspetti procedurali e alla regolarità formale del trattamento. Per agevolare un lavoro di interpretazione delle procedure sono stati elaborati dall’Ordine nazionale degli AASS due atti di indirizzo:
- ATTO DI INDIRIZZO 1 sulla privacy anno 2001: indicazioni comportamentali uniformi di Consigli Regionali e agli Assistenti (anno 2001)
- ATTO DI INDIRIZZO 2 sulla privacy anno 2001: indicazioni comportamentali uniformi ai Consigli Regionali in ordine alla formazione, tenuta e pubblicità dell’Albo professionale."
Inoltre per ulteriori informazioni in merito alla privacy ricordiamo le seguenti normative:
- D.L.G. del 30/06/2003 n. 196
- Provvedimento del garante del 30/12/1999 e 13/01/2000 "individuazione di attività che perseguono rilevanti finalità d’interesse pubblico per le quali è autorizzato il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici", G.U. n. 26 del 02/02/2000 pagine 31 e 32.