Formazione continua: Accreditamento degli eventi e attività formative
E’ ammissibile, in quanto riconosciuto e idoneo a far conseguire il credito, quell’evento formativo che:
- sia stato promosso, od organizzato, dai Consigli regionali dell’Ordine, o dal Consiglio Nazionale;
- se organizzato da altri soggetti sia stato preventivamente accreditato.
Quanto al principio dell’inesistenza di una riserva di legittimazione, significa che chiunque, senza distinzioni (eguale legittimazione di enti, associazioni, istituzioni, organismi pubblici, o privati, operanti, o no, nel settore professionale) può organizzare un evento formativo.
Coloro che intendono ottenere l’accreditamento per le attività formative, debbono farne richiesta al CROAS o al CNOAS, secondo la rispettiva competenza, così come prevista dalle presenti Linee Guida.
La commissione del CNOAS di valutazione degli eventi è costituita dalla commissione formazione più i due componenti del CNOAS facenti parte della commissione mista. L’accreditamento è dato dal Consiglio dell’Ordine regionale nel cui territorio si svolge l’evento o dal CNOAS se l’evento ha carattere nazionale e quando si tratta di eventi da svolgersi all’estero, organizzati da organismi stranieri, o seriali, destinati a essere replicati nello stesso modo negli ambiti territoriali di diversi Ordini.
Il Consiglio Nazionale può accreditare l’evento formativo organizzato all’estero da un organizzatore straniero. Gli assistenti sociali che parteciperanno a tali eventi, dovranno integrare l’assolvimento dell’obbligo formativo con la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata ad altri eventi specificamente individuati dal Consiglio nazionale o del singolo Consiglio regionale. In questo caso sarà necessaria una richiesta dell’interessato al Consiglio regionale, di considerare quell’evento formativo come utile al computo dei propri crediti con contestuale richiesta di attribuzione del credito.
7.1. Concessione dell’accreditamento
L’accreditamento è concesso valutando la tipologia e la qualità dell’evento formativo, nonché gli argomenti trattati. Coloro che intendano organizzare eventi formativi e ottenere l’accreditamento preventivo, devono presentare richiesta al CROAS o al Consiglio Nazionale - secondo la rispettiva competenza utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione mista per l’accreditamento.
I Consigli:
verificheranno previamente la possibilità di ricondurre l’evento formativo proposto alla tipologia di quelli idonei a consentire l’accreditamento, comparando il singolo concreto evento con l’elencazione di quelli di cui al c. 1lett. a) e b) dell’art. 5 del Regolamento;
- in caso di non immediata riconducibilità, verificheranno se l’evento è comunque riconducibile, in via estensiva o analogica, ad uno di quelli elencati;
- trattandosi di eventi formativi riconoscibili come tali, procederanno poi all’analisi del loro contenuto verificandone, per quanto possibile, qualità scientifica, serietà e coerenza con le finalità del regolamento;
- in caso di difficoltà di valutazione, o in presenza di lacune o incertezze, i Consigli potranno richiedere informazioni, o documentazione suppletiva.
Ai fini dello snellimento della procedura e della tempestività della risposta, il meccanismo indicato è quello del silenzio-assenso, per cui la mancata risposta da parte del CNOAS o del CROAS sulla domanda di accreditamento oltre il sessantesimo giorno dal suo deposito o dal deposito della documentazione, o delle informazioni richieste in via suppletiva, è equiparata a risposta positiva e pertanto l’accreditamento si intende concesso.
Gli enti organizzatori possono ottenere l’accreditamento di un numero massimo di cinque iniziative formative annue per l’intero territorio nazionale, ciò al fine di evitare monopoli di enti di formazione, lucrativi o meno, sulla formazione professionale continua. Se un’iniziativa è replicata identicamente negli ambiti territoriali di più CROAS ed ha carattere di originalità tale limite può essere superato.
L’ente cui è stato accreditato l’evento deve comunicare in tempi utili al CNOAS o al CROAS accreditante la documentazione atta a pubblicizzare l’evento formativo da parte del Consiglio dell’Ordine attraverso il proprio sito.
E’ attribuito al Consiglio Nazionale il compito della diffusione dei singoli programmi formativi predisposti dai CROAS. I CROAS debbono dare notizia al CNOAS degli eventi formativi organizzati e accreditati affinché ne possa essere data notizia agli altri Consigli territoriali, anche mediante la pubblicazione sul sito Internet del CNOAS medesimo.
Il Consiglio Nazionale, in collaborazione con i CROAS, predispone la modulistica relativa alla presentazione delle attività formative che si intendono accreditare.
Gli organizzatori degli eventi formativi, al momento del deposito presso il Consiglio dell’Ordine della richiesta di accreditamento dell’evento - da presentarsi con la modulistica predisposta - devono indicare la tipologia e i destinatari a cui è rivolta in via principale l’iniziativa formativa e i crediti formativi proposti, nonché trasmettere o depositare il testo del programma completo dell’evento formativo organizzato. Devono, altresì, presentare le richieste di accreditamento con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell’evento, tenuto conto del termine di 60 giorni assegnato al Consiglio per la propria pronuncia, termine che ricomincia a decorrere dalla presentazione dei chiarimenti o della documentazione integrativa che il Consiglio eventualmente richieda.
Ai fini dell’accreditamento gli eventi formativi non potranno avere durata complessiva inferiore a 3 ore.
Ai fini della valutazione della tipologia e qualità dell’evento formativo, la commissione a ciò delegata dal CROAS e dal CNOAS, si riserva di richiedere agli organizzatori - prima della concessione dell’accreditamento - ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile.
L’accreditamento concesso dal Consiglio dell’Ordine vale esclusivamente per il singolo evento formativo; nel caso di ripetizione dello medesimo evento dovrà essere solo comunicata la ripetizione dello stesso.
La concessione del solo patrocinio, da parte dei consigli dell’ordine regionale e nazionale, non costituisce automatico requisito per il riconoscimento dell’accreditamento e relativa attribuzione di crediti all’evento.
Entro trenta giorni dalla conclusione dell’evento, l’ente organizzatore è tenuto a trasmettere al CNOAS e al CROAS il file con le presenze e il tabulato con le relative sottoscrizioni dei partecipanti.
L’ente organizzatore rilascerà ai partecipanti un attestato di partecipazione, secondo lo standard stabilito dal Consiglio dell’Ordine, che contenga il titolo dell’evento, la materia trattata, il nome dei relatori, il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento nonché l’Ordine accreditante, l’ente organizzatore, e il numero di crediti assegnati.
indice
- 1. Doveri degli iscritti
- 2. Abilitazione all’attività formativa continua
- 3. Tipologia delle agenzie accreditabili
- 4. Requisiti richiesti per l’accreditamento
- 5. Validità, perdita e revoca dell’accreditamento
- 6. Accreditamento formatori
- 7. Accreditamento degli eventi e attività formative
- 8. Formazione continua e gratuità
- 9. Partecipazione degli iscritti ad eventi e attività formative
- 10. Attribuzioni del Consiglio Regionale dell’Ordine
- 11. Attribuzioni del Consiglio Nazionale
- 12. Entrata in vigore