Formazione continua: Attribuzioni del Consiglio Nazionale
Le funzioni e i compiti del Consiglio Nazionale indicati nell’art.4 del regolamento, sono meglio esplicitati come segue:
- promuove e indirizza lo svolgimento della Formazione professionale continua, individuandone il fabbisogno formativo in collaborazione con i consigli regionali;
- assiste i Consigli Regionali nella predisposizione e nell’attuazione dei piani formativi e vigila sull’adempimento, da parte dei Consigli, dei compiti di loro competenza;
- esprime parere sull’adeguatezza dei piani dell’offerta formativa predisposti dai Consigli regionali, indicandone eventualmente le modifiche, al fine di assicurare l’effettività e l’uniformità della Formazione continua nel territorio nazionale. In mancanza di espressione del parere entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del piano, il piano si intende approvato. In caso di parere negativo, il Consiglio regionale è tenuto, nei trenta giorni successivi al ricevimento del parere negativo, a trasmettere un nuovo programma formativo che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio Nazionale;
- elabora il piano formativo nazionale annuale sulla base delle relazioni trasmesse dai Consigli regionali a norma dell’art. 8 del Regolamento, anche costituendo apposita commissione con la partecipazione di esperti esterni;
- favorisce l’ampliamento dell’offerta formativa organizzando direttamente eventi formativi anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali;
- verifica l’offerta formativa proposta dagli enti abilitati a livello nazionale;
- accredita le agenzie e i professionisti che si propongono come erogatori di azioni finalizzate alla Formazione continua degli assistenti sociali.
E’ istituito presso il CNOAS il Registro delle agenzie e il Registro dei professionisti abilitati allo svolgimento delle attività formative.
Il CNOAS è tenuto a:
- effettuare il controllo dell’osservanza dei criteri stabiliti per l’accreditamento e il possesso dei requisiti ogni due anni;
- aggiornare periodicamente (almeno ogni tre anni) i criteri e i requisiti di accreditamento per renderli rispondenti alle esigenze di miglioramento qualitativo in materia di formazione professionale degli assistenti sociali;
- svolgere attività di verifica a campione sulla qualità della formazione erogata o organizzata dai Consigli dell’Ordine o da altri. In particolare, valuterà la capacità dell’ente attuatore di produrre, in una logica di efficienza e di efficacia, risultati in termini di benefici per l’utenza mediante l’acquisizione dei risultati emersi dai questionari somministrati ai corsisti sulle aspettative (inizio corso), sul gradimento (fine corso), sull’apprendimento; dai questionari sull’impatto (a tempo); dall’elaborazione periodica dei dati sui questionari.
In sede di prima attuazione, il Consiglio Nazionale, di concerto con i Consigli Regionali, provvede ad informare gli iscritti dell’entrata in vigore delle Linee guida mediante l’organo di stampa e il sito.
Il triennio di sperimentazione prevede verifiche periodiche della sostenibilità del sistema e dei criteri individuali.
indice
- 1. Doveri degli iscritti
- 2. Abilitazione all’attività formativa continua
- 3. Tipologia delle agenzie accreditabili
- 4. Requisiti richiesti per l’accreditamento
- 5. Validità, perdita e revoca dell’accreditamento
- 6. Accreditamento formatori
- 7. Accreditamento degli eventi e attività formative
- 8. Formazione continua e gratuità
- 9. Partecipazione degli iscritti ad eventi e attività formative
- 10. Attribuzioni del Consiglio Regionale dell’Ordine
- 11. Attribuzioni del Consiglio Nazionale
- 12. Entrata in vigore