Formazione continua: Attribuzioni del Consiglio Regionale dell’Ordine
Il Consiglio Regionale dell’Ordine esercita compiti di particolare rilievo per tutte le attività e modalità previste per la Formazione continua per il riflesso deontologico che assume l’adempimento dell’obbligo formativo.
In particolare, compete all’OR:
l’elaborazione del piano annuale di offerta formativa nel quale siano evidenziate le finalità e i criteri cui il consiglio si è attenuto, i soggetti attuatori, i costi per i partecipanti. Nel piano devono essere previsti eventi formativi aventi per oggetto la dimensione deontologica e l’ordinamento professionale. Il piano deve essere inviato al Consiglio nazionale dell’Ordine entro il 31 ottobre di ogni anno.
Il Consiglio regionale dell’Ordine, anche in collaborazione con altri Ordini, associazioni, enti od istituzioni ed altri soggetti, potrà organizzare nel corso dell’anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui all’art. 5 del Regolamento.
Anche di questi ulteriori eventi formativi darà comunicazione al Consiglio Nazionale.Il piano formativo annuale, in tutto o in parte, potrà essere definito e realizzato di concerto con altri Consigli, qualora per Consigli dell’Ordine di non grandi dimensioni l’organizzazione degli eventi formativi possa costituire un sensibile aggravio di costi oppure quando si condividano in più regioni le stesse esigenze formative.
A tal fine l’offerta formativa può essere resa omogenea rispetto ad una platea di fruitori più ampia e tramite coordinamento delle iniziative, sia dal punto di vista cronologico sia contenutistico, evitando il rischio della sovrapposizione di eventi simili, con il vantaggio di rendere omogeneo il criterio per l’attribuzione dei crediti.
Se la programmazione è avvenuta di concerto tra più Consigli regionali, essi potranno inviare un’unica relazione;
- la regolamentazione delle modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio;
- l’accreditamento degli eventi organizzati in ambito regionale;
- il riconoscimento di crediti che l’iscritto abbia eventualmente maturato mediante la partecipazione ad eventi non preventivamente accreditati;
- la verifica dell’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, svolgendo attività di controllo anche a campione. A tale scopo può richiedere all’iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato l’evento formativo, chiarimenti e documentazione integrativa; ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce i crediti formativi.
Per lo svolgimento delle attività di controllo/verifica il Consiglio Regionale dell’Ordine si avvale di apposita Commissione di valutazione mista composta da membri interni e eventualmente anche da membri esterni.
Il parere espresso dalla Commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.
indice
- 1. Doveri degli iscritti
- 2. Abilitazione all’attività formativa continua
- 3. Tipologia delle agenzie accreditabili
- 4. Requisiti richiesti per l’accreditamento
- 5. Validità, perdita e revoca dell’accreditamento
- 6. Accreditamento formatori
- 7. Accreditamento degli eventi e attività formative
- 8. Formazione continua e gratuità
- 9. Partecipazione degli iscritti ad eventi e attività formative
- 10. Attribuzioni del Consiglio Regionale dell’Ordine
- 11. Attribuzioni del Consiglio Nazionale
- 12. Entrata in vigore