Formazione continua: Doveri degli iscritti
Gli assistenti sociali iscritti all’Albo hanno l’obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua a decorrere dal 1 gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione. L’adempimento di tale dovere è condizione per assolvere agli obblighi professionali e deontologici, con riferimento prevalente agli ambiti di esercizio dell’attività professionale dell’iscritto all’Albo e al livello di complessità degli interventi.
L’anno formativo coincide con quello solare e il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.
Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, nella misura di un credito per ogni ora di attività formativa. Nel triennio di sperimentazione 2010-2012, l’unità di credito formativo prescinderà da quanto indicato nel Regolamento per la Formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale il 24.10.2009 (d’ora in avanti Regolamento).
Nel primo triennio di valutazione, a partire dall’entrata in vigore delle Linee guida, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a 30 per chi abbia compiuto, entro il 1° gennaio 2010, il trentacinquesimo anno di esercizio dell’attività professionale.
indice
- 1. Doveri degli iscritti
- 2. Abilitazione all’attività formativa continua
- 3. Tipologia delle agenzie accreditabili
- 4. Requisiti richiesti per l’accreditamento
- 5. Validità, perdita e revoca dell’accreditamento
- 6. Accreditamento formatori
- 7. Accreditamento degli eventi e attività formative
- 8. Formazione continua e gratuità
- 9. Partecipazione degli iscritti ad eventi e attività formative
- 10. Attribuzioni del Consiglio Regionale dell’Ordine
- 11. Attribuzioni del Consiglio Nazionale
- 12. Entrata in vigore